PUBBLICATE LE REGOLE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO


PUBBLICATE LE REGOLE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO

 

 

Come già illustrato nella informativa del mese scorso, dal prossimo 1° ottobre 2021 anche gli scambi con la Repubblica di San Marino dovranno essere documentati tramite fattura elettronica, al pari degli scambi interni.

Ora, conprovvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 2021 vengono forniti i dettagli operativi per la gestione di tale adempimento.

 

E-fattura con San Marino

L'articolo 12, D.L. 34/2019 prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Mef del 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica.

Il D.M. del 21 giugno 2021 dà attuazione alla citata disposizione, prevedendo che la stessa trovi applicazione a far data dal 1° ottobre 2021; peraltro esso prevede che, sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura possa essere emessa e ricevuta in ato elettronico o in ato cartaceo. A decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture saranno invece emesse e accettate solo in ato elettronico.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione Iva attribuito dall'ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

Tanto l'articolo 12, D.L. 34/2019 quanto l'articolo 21 del più recente D.M. 21 giugno 2021 rinviano a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l'attuazione della nuova disciplina. Con questo provvedimento vengono individuate le regole tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni menzionate, rinviando, per quanto non altrimenti disciplinato, ai provvedimenti precedentemente emanati (in particolare al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018).

Tali regole sono appunto contenute nel provvedimento del 5 agosto scorso, secondo il quale l'ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani. L'ufficio tributario di San Marino è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio e l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall'ufficio tributario di San Marino è la Direzione provinciale di Pesaro-Urbino.

È data facoltà di emettere fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), anche per le prestazioni di servizi effettuate da operatori nazionali nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino. Il Sistema di Interscambio (SdI) trasmette la fattura elettronica all'ufficio tributario della Repubblica di San Marino, che la inoltra al committente.

Si ricorda inoltre che, in data 31 agosto 2021, l'Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato per le fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana: 2R4GTO8.

 

La consultazione sul portale fatture e corrispettivi

Nel recente provvedimento direttoriale vengono date le indicazioni operative, che mettono al centro del processo il portale fatture e corrispettivi, che gli operatori nazionali già utilizzano per le fatture elettroniche tra operatori residenti:

·          nel caso di cessioni di beni dall'Italia verso San Marino, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata dallo stesso verso San Marino, con il relativo esito conseguente ai controlli effettuati dall'ufficio tributario di San Marino. In caso di esito negativo del controllo da parte dell'ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all'imposta con nota di variazione ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972;

·          nel caso di cessioni di beni da San Marino verso l'Italia - con addebito dell'imposta - oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, il cessionario italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese, oltre all'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia, al fine di poter procedere alla detrazione dell'imposta;

·          in caso di cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'imposta, l'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate consente, al cessionario italiano soggetto passivo Iva, di procedere al versamento dell'imposta.

 



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