CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI: ESENZIONI IMU COVID-19


CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI: ESENZIONI IMU COVID-19

 

 

Per l'acconto 2021 sono state introdotte due ordini di esenzioni dall'obbligo di versamento dell'acconto Imu, finalizzati a ridurre il carico impositivo sugli immobili impiegati in attività che più di altre hanno subito la stretta imposta dai provvedimenti sanitari:

·          la Legge di Bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 599, L. 178/2020) ha confermato anche per l'acconto 2021 le ipotesi di esenzione già applicabili lo scorso anno in relazione agli immobili impiegati nel settore turistico e dello spettacolo;

·          in conversione al decreto sostegni (si tratta dell'articolo 6-sexies introdotto dalla L. 69/2021 maggio 2021 in conversione del D.L. 41/2021) è stata introdotta una specifica esenzione in relazione agli immobili utilizzati nelle proprie attività da parte dei contribuenti beneficiari del fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni.

 

Settore turistico e spettacolo

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso all'acconto 2021 alcune ipotesi di esonero già applicabili lo scorso anno. In particolare, ai sensi del comma 599 dell'articolo 1 della L. 178/2020, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa a:

a)     immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b)     immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (ossia gli alberghi), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle onie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, deibed and breakfast, deiresidence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c)     immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d)     immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Da ricordare poi che l'esenzione introdotta dall'articolo 78, alla lettera d), D.L. 104/2020, ai sensi del comma 3, continua ad operare anche per i periodi d'imposta 2021 e 2022. Quindi per il 2021 e 2020 (in questo caso l'esenzione riguarda l'intera imposta annua dovuta, senza distinguere tra acconto e saldo) beneficeranno dell'esenzione dal pagamento dell'Imu gli immobili del settore spettacolo, più precisamente gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

L'esenzione per i beneficiari del fondo perduto

Con la conversione del decreto sostegni (D.L. 41/2021) viene ampliata in maniera significativa la platea dei soggetti che possono ottenere l'esenzione in relazione al versamento della rata di acconto 2021 per l'Imu.

Occorre notare che, a differenza delle altre esenzioni Imu introdotte per fronteggiare la pandemia Covid-19 che sono risultate selettive nei confronti di soggetti operanti in determinati settori economici, la nuova disposizione recentemente introdotta è potenzialmente applicabile a soggetti che operano in qualsiasi settore economico, a patto che abbiano subito gli effetti economici della crisi sul proprio fatturato.

È previsto che l'esenzione Imu per il versamento della prima rata del periodo d'imposta 2021 venga riconosciuta a favore di ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle già esentate dalla previsione contenuta nella Legge di bilancio 2021; il beneficio viene infatti esteso ai destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.

In particolare, possono ottenere l'esenzione i soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:

·        soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

·        sono esclusi oro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto (ossia a partire dal 24 marzo 2021), così come gli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché i soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir (ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari);

·        soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir, nonché soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi tale etro dimensionale va verificato in relazione al periodo d'imposta 2019).

·        infine, occorre rispettare il requisito principale per l'ottenimento del fondo perduto, ossia il fatto che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione di fatturato, pertanto detti soggetti possono anche fruire dell'esenzione da versamento dell'acconto Imu.

I contribuenti che soddisfano i requisiti sopra elencati possono beneficiare dell'esenzione per l'acconto Imu 2021 in relazione agli immobili dei quali sono possessori; l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Occorre infine osservare che la disposizione in commento, per l'applicazione dell'esenzione Imu, rinvia ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dallo stesso decreto sostegni, non ai soggetti beneficiari del fondo perduto del successivo Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021). In tale secondo provvedimento, infatti, oltre a confermare un'ulteriore erogazione a favore dei soggetti che già avevano beneficiato del fondo perduto introdotto dal D.L. 41/2021, sono stati individuati ulteriori etri, alternativi, per il riconoscimento di tale provvidenza. I soggetti beneficiari del contributo in forza solo del secondo provvedimento ad oggi non possono fruire dell'esenzione prevista per l'acconto Imu 2021.

 



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