LE COMUNICAZIONI AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI


LE COMUNICAZIONI AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

 

 

·                     Potrebbe scattare a breve l'obbligo di comunicare al Registro Imprese i dati relativi ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica.

·                     Infatti, lo scorso 28 febbraio 2021 è terminata la fase di consultazione pubblica concernente lo schema di decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, in materia di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini (articolo 21, comma 5, D.Lgs. 231/2007).

·                     Il Dipartimento del Tesoro ha predisposto una bozza, consultabile sul sito, al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, valutazioni, osservazioni e suggerimenti, di cui i competenti uffici del Governo terranno conto ai fini della definitiva predisposizione del decreto.

·                     Il decreto detta disposizioni in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

·                     I contenuti informativi relativi alla titolarità effettiva consultabili nell'apposita sezione del registro delle imprese sono disciplinati da apposito atto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 24, D.P.R. 581/1995.

·                     I dati e le informazioni saranno comunicati al registro delle imprese e resi disponibili, per un periodo di 10 anni, in apposite sezioni del medesimo registro, in conformità con quanto disposto dal presente decreto.

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·                     Gli adempimenti a oggi delineati

·                     Entro una data che sarà fissata con l'approvazione del Decreto (la bozza indica, ad oggi, il 15 marzo 2021, ma tale scadenza non risulta ovviamente confermata), gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica acquisiscono, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, Decreto Antiriciclaggio i dati e le informazioni relativi alla propria titolarità effettiva e li comunicano all'ufficio del registro imprese, attraverso la comunicazione unica d'impresa, per l'iscrizione e conservazione nella sezione del registro (analoghi adempimenti sono previsti per le persone giuridiche private e per itrust).

·                     Le imprese che si costituiranno successivamente alla predetta data provvederanno entro 30 giorni dalla loro costituzione.

·                     Con le medesime modalità, gli stessi soggetti saranno obbligati a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.

·                     Infine, si dovrà provvedere ad effettuare una conferma annuale delle suddette informazioni, a segnalare la mancanza di variazioni rispetto all'archivio costituito.

·                     La comunicazione è resa, con le modalità di cui all'allegato tecnico, quale dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000.

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·                     Le informazioni ad oggi richieste

·                     Fermo restando la mancanza di un provvedimento definitivo, si segnala che la bozza ad oggi prevedere la comunicazione delle seguenti informazioni:

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· A

·                     Per tutti gli interessati

·                     i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo

· B

·                     Imprese con personalità giuridica

1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente della persona fisica indicata come titolare effettivo

2) ove non individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al numero 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo

· C

·                     Imprese giuridiche private

·    il codice fiscale;

·    e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:

1)  la denominazione dell'ente;

2)  la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;

3)  l'indirizzo di posta elettronica certificata;

· D

·                     Trust e istituti giuridici affini

·      il codice fiscale;

·      e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:

1)  la denominazione deltrust o dell'istituto giuridico affine

2)  la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico

· E

·                     Per tutti

·                     l'eventuale indicazione dello status di controinteressato all'accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l'accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione

· F

·                     Per tutti

·                     la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese

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·                     Controlli e sanzioni

·                     Le CCIAA provvedono all'accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630, cod. civ., secondo le disposizioni di cui alla L. 689/1981.

·                     Le CCIAA provvedono altresì ai controlli ali sulle dichiarazioni, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico.

·                     Rammentando ancora che si tratta di disposizioni in itinere, la presente informativa ha lo scopo di allertare i Sigg.ri Clienti in merito alla possibilità che - nel breve termine - si attivi il meccanismo informativo suddetto.

·                     Provvederemo, ovviamente, ad aggiornarvi in merito all'evoluzione della materia. 

 

 



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