L'INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATAL'INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA RELATIVI AL 2020 ENTRO 16 MARZO 2021 RELATIVI AL 2020 ENTRO 16 MARZO 2021


N. protocollo: 22/2021

 

 

L'INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA RELATIVI AL 2020 ENTRO 16 MARZO 2021

 

 

Da alcuni anni l'Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria e degli appositisoftware di compilazione resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati.

Riepilogando, i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata entro il 16 marzo 2021 sono:

·      le imprese assicuratrici;

·      le e pensionistiche complementari;

·      i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;

·      le università statali e non statali;

·      i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;

·      i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;

·      gli enti previdenziali;

·      i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;

·      gli amministratori di condominio;

·      le banche e le poste;

·      gli asili nido pubblici e privati.

 

È disponibile allink

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/imprese/comunicazioni/dati-per-la-dichiarazione-precompilata

una apposita sezione dalla quale scaricare i software e le specifichetecniche utili alla predisposizione delle comunicazioni telematiche.

 

Ilprovvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 329652/2020 ha previsto che a decorrere dal periodo di imposta 2020 vanno comunicati all'Anagrafe tributaria esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione di imposta del 19% ai fini Irpef, sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 679 della L. 160/2019.

 

Facoltativa la comunicazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie

Ildecreto 10 agosto 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito le istruzioni per la trasmissione delle informazioni sulle spese per l'istruzione diverse da quelle universitarie.

I soggetti interessati all'invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale di istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali.

La comunicazione è facoltativa per i periodi di imposta 2020 e 2021 e sarà obbligatoria a decorrere dal periodo di imposta 2022.

 

Non ancora pubblicato il decreto sulle erogazioni liberali ad associazioni e fondazioni

Si ricorda che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2018 (e il successivo provvedimento n. 34431/2018) ha introdotto, in via sperimentale e facoltativa per il triennio 2017/2018/2019, la comunicazione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro eseguite nell'anno precedente dalle persone fisiche.

Dal periodo di imposta 2020 un nuovo decreto doveva individuare a regime i termini e le modalità di trasmissione telematica obbligatoria dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta.

L'obbligo di effettuazione della comunicazione telematica riguarderebbele associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

 

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Ad oggi quest'ultimo decreto non risulta ancora pubblicato: si ritiene che in assenza di nuovi chiarimenti ministeriali la comunicazione per il periodo di imposta 2020 delle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni di imposta non sia obbligatoria.

 

 



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