CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI


                                                                                    

 

 Oggetto: CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

 

Nella presente circolare si evidenziano le modalità di utilizzo e contabilizzazione del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto dei beni strumentali.

Va ricordato che detto credito d'imposta a stato introdotto lo scorso anno dalla Legge 160/2019 ed è stato riproposto dalla Legge 178/2020 con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dallo scorso 16 novembre 2020; oltre all'allungamento della finestra temporale, sono state aumentate le misure del bonus e sono state introdotte nuove fattispecie.

Si riportano alcune tabelle riepilogative delle tipologie di investimenti agevolati e dei relativi benefici riconosciuti (ossia la misura del credito d'imposta, rapportato all'investimento effettuato).

Si rammenta, peraltro, che recentemente sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per spendere in compensazione nel modello f24 detto credito.

 

Le misure del credito

Con riferimento ai beni "ordinari" (ossia gli investimenti che non hanno i requisiti tecnologici e di interconnessione che possono farli rientrare nel novero di "industria 4.0") il bonus è stato incrementato per il solo 2021 al 10%, mentre dal 2022 tornerà al 6% (su queste misure però sono attesi possibili interventi che potranno diminuire il bonus, forse anche retroattivamente).

Dal 16 novembre 2020 sono agevolabili anche gli acquisti disoftware "ordinari".

 

Le misure ordinarie

 

Da 01.01.2020 a 31.12.2020

(30.06.2021 con «prenotazione»)

 

Da 16.11.2020 a 31.12.2021

(30.06.2022 con «prenotazione»)

comma 1055

Da 01.01.2022 a 31.12.2022

(30.06.2023 con «prenotazione»)

comma 1055

 

6% max

2 milioni di euro

 

10%

15% (smart working)

max:

2 milioni di euro (materiali)

1 milione di euro (immateriali)

 

 

6%

max:

2 milioni di euro (materiali)

1 milione di euro (immateriali)

 

 

Si tenga conto che nel verificare il momento in cui l'investimento è stato realizzato occorre considerare una "proroga" di 6 mesi, nel caso in cui ai 31.12 dell'anno precedente sia stato effettuato l'ordine del bene e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%.

 

Con riferimento ai beni tecnologici 4.0 il bonus è decisamente più elevato e dipende dal momento in cui è stato fatto l'investimento e dall'importo di questo (occorre verificare lo scaglione dimensionale).

Si evidenzia che oltre ai beni materiali (di cui all'allegato A della Legge 232/2016) sono agevolabili anche alcuni beni immateriali (di cui all'allegato B della Legge 232/16, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

 

Le misure "maggiorate"

 

 

 

Materiali

Da 01.01.2020 a

31.12.2020

(30.06.2021 con prenotazione)

Da 16.11.2020 a 31.12.2021

(30.06.2022 con «prenotazione»)

comma 1056

Da 01.01.2022 a 31.12.2022

(30.06.2023 con

«prenotazione»)

comma 1057

? 2,5 milioni di euro

40%

50%

40%

> 2,5 milioni di euro

? 10 milioni di euro

 

20%

 

30%

 

20%

> 10 milioni di euro

? 20 milioni di euro

_

 

10%

 

10%

 

 

Immateriali

 

Da 01.01.2020 a 31.12.2020

(30.06.2021 con «prenotazione»)

Da 16.111.2020 a 31.12.2022

(30.06.2023 con «prenotazione»)

comma 1058

? 700.000 euro

15%

 

20%

? 1 milione di euro

_

 

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili secondo diversi presupposti:

• il credito previsto dalla Legge 160/2019 era utilizzabile nell'anno successivo all'entrata in funzione del bene; pertanto gli investimenti effettuati nel 2020 in applicazione di tale disposizione danno diritto ad un credito d'imposta utilizzabile già dallo scorso 1° gennaio (in realtà serviva l'approvazione dei codici tributo necessari, che sono stati recentemente introdotti dalla risoluzione n. 3/E/2021);

• il nuovo credito introdotto dalla Legge 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato a partire dal momento in cui avviene l'entrata in funzione del bene (per i beni ordinari) ovvero l'interconnessione (per i beni 4.0), senza attendere il successivo periodo d'imposta.

 

 

 

Cambia anche la modalità di fruizione del credito:

• il credito previsto dalla Legge 160/2019 era utilizzabile su di un arco di 5 anni (3 per gli immateriali 4.0), in quote costanti;

• il nuovo credito introdotto dalla Legge 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato in un periodo molto più breve, ossia 3 anni.Per i beni ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, possibile l'utilizzo in unica soluzione.

 

I tempi di utilizzo (in rate annuali)

 

 

Da 01.01.2020 a 31.12.2020

Da 16.11.2020 a 31.12.2021

Da 01.01.2022 a 31.12.2022

Materiali 4.0

5

 

3

 

 

3

Immateriali 4.0

3

Materiali e immateriali

«No 4.0»

 

5

3

(se ricavi < 5 milioni: 1)

 

I codici tributo

Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 di detti crediti d'imposta; tali compensazioni dovranno avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (quindi queste deleghe F24 non possono essere presentate tramite i canalihome banking).

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel ato "AAAA".

Per il credito d'imposta previsto dalla Legge 160/2019 i codici tributo sono i seguenti:

·         beni ordinari: "6932" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019";

·         beni materiali 4.0: "6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";"

·         beni immateriali 4.0: "6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".

Analogamente, sono stati introdotti anche i codici tributo utilizzati per il nuovo credito d'imposta introdotto dalla Legge 178/2020:

·         beni ordinari materiali e immateriali: "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";

·         beni materiali 4.0: "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";

·         beni immateriali 4.0: "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".

 

La contabilizzazione

Il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti è da considerarsi un contributo in conto impianti, e consiste in una erogazione da un soggetto pubblico a favore del contribuente per incentivarlo a effettuare investimenti. I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla azione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza.

Secondo il principio contabile OIC 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Con riferimento al credito d'imposta in commento la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l'entrata in funzione (per i beni ordinari) ovvero con l'interconnessione (per i beni 4.0); al rispetto dei requisiti il diritto a fruire del credito d'imposta avviene automaticamente.

Sotto il profilo contabile, il principio contabile indica due modalità. I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti.

 

Ciò può essere applicato con 2 metodi:

a)     con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi"; di conseguenza, sono imputati al Conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio. L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al Conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

b)     con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

 

In ogni caso la fruizione del credito non varia ed è indipendente dalla modalità di contabilizzazione prescelta.

 

Lo Studio rimane a diposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.                                                                                                                    

Crema, lì 12/02/2021

 

                                                                                                       STUDIO ASSOCIATO ZANIBONI



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