VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO DI IMPOSTA


VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO DI IMPOSTA

 

 

Con l'apertura del periodo di imposta 2021 occorre verificare:

1)   la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:

·         la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;

·         le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;

2)   la percentuale delpro-rata generale "definitivo" ai fini Iva per l'anno 2020 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2021 assume quale percentuale "provvisoria" proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

 

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L'articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

 

Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

 

I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

·           400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;

·           700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l'adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso etro da rispettare nei 2 casi:

·           per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;

·           per l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Va rammentato che ai sensi dell'articolo 66, D.P.R. 917/1986 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2020 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2020 se adottano il criterio della registrazione.

 

Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo "da bilancio" sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell'opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell'opzione.

 

Il rispetto dei limiti per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali

L'articolo 7, D.P.R. 542/1999 consente alle imprese (e ai lavoratori autonomi) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l'effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

L'importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l'effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

 

La determinazione delpro-rata definitivo per l'anno 2020

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale delpro-rata definitivo di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile dapro-rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria dipro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per oro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione delpro-ratadefinitivo dell'anno 2020 costituisce ilpro-rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2021. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva delpro-rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile dapro-rata costituisce un costo generale deducibile. 

 

 

Si segnala alla gentile Clientela che le cessioni di beni impiegati nell'emergenza sanitaria effettuate ai sensi dell'articolo 124, D.L. 34/2020 dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, seppure tecnicamente definite come "esenti dall'Imposta sul valore aggiunto" dall'articolo 124, comma 2, non concorrono alla azione delpro-rata di indetraibilità.

 



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