GLI ADEMPIMENTI DELLA CASA MANDANTE CON AGENTI


GLI ADEMPIMENTI DELLA CASA MANDANTE CON AGENTI

 

 

Le aziende che hanno concesso un mandato ad agenti di commercio devono mantenere un attento monitoraggio in merito alla gestione dell'Enasarco, a di previdenza obbligatoria che si affianca alla mutua dei commercianti.

Pertanto, al termine di ogni esercizio sarà opportuno effettuare i dovuti controlli per verificare la correttezza del proprio comportamento.

 

La misura dei contributi Enasarco

Il carico contributivo grava, per la metà, sull'azienda mandante e per la restante parte sull'agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all'Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Per l'anno 2020 l'aliquota era del 17,00%; eventuali incrementi possono essere stabiliti dalla normativa di riferimento.

Va rammentato, peraltro, che esistono anche dei minimali e dei massimali che, per l'anno 2020 sono applicabili nella misura rappresentata in tabella (la variazione è connessa alle oscillazioni Istat).

Minimali e Massimali Enasarco 2020

plurimandatari

monomandatari

Minimale

431,00 euro

861,00 euro

Massimale

25.682 euro

38.523 euro

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dell'agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere ad una quadratura tra i contributi a carico dell'azienda e le provvigioni di competenza.

In linea di principio, il gravame Enasarco sulle aziende mandanti può essere schematizzato come da tabella che segue.

Contributo fondo Previdenza:

è il contributo previdenziale dovuto su tutte le somme pagate a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto a di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).

Contributo fondo Assistenza:

è il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in a di Società di capitali (Spa e Srl), in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.

Contributo fondo FIRR:

le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici lettivi. I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l'azienda costi d'esercizio. L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con codice 1040.

 

La competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell'anno.

In tal modo, si riesce a rispettare due requisiti fondamentali:

·           quello della competenza;

·           quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell'esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell'esercizio.

Pertanto, il passo principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell'anno 2018 e, successivamente, in forza dei mandati attivi, si dovrà verificare di avere imputato a conto economico un ammontare coerente di provvigioni.

Qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

·      il costo per dette provvigioni;

·      il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

 

31/12/2020

Diversi

a

Diversi

 

1.170

Provvigioni su vendite (Ce)

 

 

1.000

 

Contributi Enasarco (Ce)

 

 

85

 

Crediti Enasarco per anticipo (Sp)

 

 

85

 

 

A

Fatture da ricevere

 

1.000

 

a

Debiti verso Enasarco

 

170

 

Si noti che nella scrittura di cui sopra è direttamente evidenziato anche l'importo che l'azienda versa per conto dell'agente di commercio, anche se materialmente non è ancora stata ricevuta la fattura delle provvigioni relative.

Tale impostazione tiene conto dell'insorgenza dell'obbligo alla data del 31-12 di ciascun anno, e per conseguenza meglio soddisfa il requisito della prudenza.

Taluni non rilevano tale quota, attendendo il momento di materiale versamento delle somme; solo in quel momento, pertanto, verrebbe evidenziato un credito per l'anticipo che la casa mandante effettua all'Ente, in relazione alla quota di contributo che grava sull'agente di commercio.

 

Il Fondo Indennità risoluzione rapporto

In relazione a ciascun anno la casa mandante è obbligata a versare alla Fondazione Enasarco una quota che costituisce una sorta di "liquidazione" dell'agente di commercio, sempre rapportata all'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno.

L'importo dovuto per FIRR varia in relazione ad una tabella a scaglioni, differenziata a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario.

Il tutto è rappresentato nella tabella che segue.

 

Le aliquote FIRR

monomandatari

plurimandatari

4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno

4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno

2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno

2% sulla quota delle provvigioni tra6.200,01 e 9.300,00 euro/anno

1% sulla quota delle provvigioni
oltre18.600,01 euro/anno

1% sulla quota delle provvigionioltre 9.300,01 euro/anno

 

Ipotizziamo che per i primi 3 trimestri siano maturate le seguenti provvigioni:

·           1° trimestre 3.500,00 euro di provvigioni;

·           2° trimestre 2.800,00 euro di provvigioni;

·           3° trimestre 4.200,00 euro di provvigioni;

·           4° trimestre 3.000,00 euro di provvigioni.

Per il calcolo del FIRR bisogna tener conto di 3 informazioni:

·           importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente:nell'esempio 13.500,00;

·           tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario): nell'esempio plurimandatario;

·           numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso):nell'esempio 12 mesi.

 

Calcolo:(6.200 * 4%) + (3.100 * 2%) + (4.200 * 1%) = 352,00

 

31/12

Contributi FIRR (Ce)

a

Debiti verso Enasarco per FIRR

 

352

 

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall'azienda entro il 31 di marzo del successivo anno.

Si segnala che nel caso di interruzione del rapporto con l'agente nel corso dell'anno, invece, il FIRR maturato nella frazione di esercizio viene corrisposto direttamente all'agente dalla casa mandante, senza il filtro dell'Enasarco.

 

L'indennità suppletiva di clientela

All'agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela.

Se, nel corso del proprio rapporto, l'agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell'azienda, alla cessazione del rapporto (per motivi differenti dalla pa dell'agente ed in relazione ai soli mandati a tempo indeterminato), si dovrà provvedere all'accantonamento di un apposito fondo, che rappresenta la passività potenziale che grava sull'azienda nell'eventualità suddetta.

L'indennità, in particolare, è dovuta:

·           in caso di contratto a tempo indeterminato,

·           solo se la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante eper fatto non imputabile all'agente (Oic 19);

·           in caso di rapporto in essere da più di un anno, quando l'agente termini il rapporto con la casa mandantea causa di:invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell'età pensionabile oppure decesso.

I comportamenti che si riscontrano nella pratica sono i più disparati, anche perché l'amministrazione finanziaria (nel passato) ha assunto un orientamento altalenante in merito alla deduzione di tale accantonamento.

In ogni caso, rinviando alla dichiarazione dei redditi il tema della deducibilità, se l'azienda ha una esperienza passata nella quale ha dovuto erogare l'indennità suppletiva di clientela, le corrette regole di redazione del bilancio impongono di considerare tale passività, anche se non certa ma solo potenziale.

Le misure dell'indennità suppletiva variano in relazione alla tipologia di contratto applicato, secondo le indicazioni della seguente tabella.

 

Indennità suppletiva di clientela

Base imponibile di riferimento

Aliquota

Periodo

Aziende commerciali

Aziende industriali e Confapi

3%

dal 1° al 3° anno

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese

3%,5

dal 4° al 6° anno

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di € 45.000 l'anno

4%

dal 7° anno

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di € 45.000 l'anno

 

A livello contabile, l'accantonamento si traduce nella seguente scrittura:

Accantonamento ISC (CE)

a

Fondo ISC Agenti (SP)

 

352

 

Qualora non si rinvenissero le condizioni per la rilevazione e, diversamente da quanto ipotizzato, l'erogazione spettasse, il carico di costo sarà rilevato al momento della cessazione dell'incarico.

In tale evenienza, come evidente, si potrebbe essere incorsi in un errore di stima in relazione ad una passività, in realtà maturata di anno in anno, in connessione con la maturazione delle provvigioni.

 



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