TAX CREDITSPONSORIZZAZIONI: LE MODIFICHE AL D.L. AGOSTO IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO


TAX CREDITSPONSORIZZAZIONI: LE MODIFICHE AL D.L. AGOSTO IN ATTESA DEL

DECRETO ATTUATIVO

 

 

Con l'articolo 81, D.L. 104/2020 (il cosiddetto Decreto Agosto) viene introdotto un credito d'imposta in favore di un'ampia categoria di soggetti che instaurano rapporti promozionali con realtà che operano in ambito sportivo dilettantistico e professionistico che presentano specifiche caratteristiche.

La disposizione, che ancora è in attesa della necessaria emanazione del provvedimento attuativo, è stata ulteriormente integrata a seguito della pubblicazione in G.U. della Legge di conversione 126/2020 avvenuta lo scorso 13 ottobre 2020.

 

Chi può beneficiare del credito d'imposta

Il primo comma dell'articolo 81, D.L. 104/2020 stabilisce che possono beneficiare del credito d'imposta un'ampia categoria di soggetti e precisamente:

·           imprese (a prescindere dalla a giuridica adottata);

·           lavoratori autonomi (sia in a individuale che associata);

·           enti non commerciali. 

 

La misura del beneficio

Il credito d'imposta, secondo quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 81, è parecchio consistente ed èpari al 50% degli investimenti effettuati, nel limite tuttavia di uno stanziamento complessivo pari a 90 milioni di euro.

Sulla effettiva misura spettante vi sono a oggi talune incertezze dovute alla previsione, modificata in sede di legge di conversione, per cui

 

Il criterio di ripartizione

 

"Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue".

 

Questa indicazione si "sposa" con la previsione contenuta nel successivo comma 2 che rimanda al provvedimento attuativo ad oggi non ancora emanato le "modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6".

Non dovrebbe quindi trattarsi di "click day" (modalità utilizzata già in altre occasioni) ma dovrebbe farsi ricorso, come accaduto per il credito d'imposta sulle spese di sanificazione causa Covid-19, a un meccanismo di ripartizione tra gli aventi diritto che - in considerazione di un tetto di spesa 2020 pari a complessivi 90 milioni di euro - potrebbe comprimere la misura del credito d'imposta effettivamente spettante).

Relativamente alla base imponibile su cui calcolare il citato credito d'imposta non appare poi chiaro quale sia il criterio da adottare per la sua determinazione posto che la norma parla di investimenti "effettuati" e che, come abbiamo visto in precedenza, i soggetti che possono godere del beneficio possono avere differente natura e diversi criteri di classificazione (competenza per le imprese, cassa per lavoratori autonomi, cassa o competenza per gli enti non commerciali). Queste criticità si evidenziano in particolar modo quando ci si trova di fronte a contratti di sponsorizzazione a durata pluriennale o, in linea con la stagione sportiva, con durata a cavallo del 31 dicembre 2020, data oltre la quale l'effettuazione dell'investimento non consente di fruire del citato credito d'imposta. Si tratta di aspetti che si auspica vengano chiariti dal provvedimento attuativo di prossima emanazione.

Viene, infine, previsto dal comma 3 dell'articolo 81 che la fruizione del credito d'imposta potrà avvenire nei consueti limiti del regolamento sugli aiuti "de minimis". Scontata a questo punto sarà l'obbligatoria indicazione degli utilizzi del credito d'imposta del quadro dedicato di ciascun modello dichiarativo del soggetto che effettua l'investimento.

 

L'operazione che dà diritto al credito d'imposta

La rubrica dell'articolo 81, Decreto Agosto parla di "credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche".

Il primo comma della disposizione precisa che deve trattarsi di campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni mentre il successivo comma 4 precisa che le stesse devo essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro. Pertanto, le citate operazioni promozionali di importo entro i 9.999,99 euro non danno diritto al beneficio.

Limitato è anche il periodo di fruizione dell'agevolazione posto che il credito d'imposta compete in relazione a investimenti effettuati nel solo periodo che va dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Da questo punto di vista va osservato che i ritardi nella pubblicazione del provvedimento attuativo rischiano di comprimere ulteriormente i casi di applicazione dell'agevolazione, in assenza di elementi certi sulla fruizione del beneficio.

Altra indicazione rilevante contenuta nel comma 2 dell'articolo 81 riguarda l'obbligatorio utilizzo nei pagamenti di strumenti finanziari tracciabili (il riferimento è all'articolo 23, D.Lgs. 241/1997).

Quanto alle modalità di fruizione del beneficio da parte degli aventi diritto, il comma 2 dell'articolo 81 stabilisce che il citato credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale quindi tramite modello di pagamento unificato F24 ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 "previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Sarà quindi necessaria una preventiva istanza (verosimilmente telematica) sulla quale si esprimerà certamente il provvedimento attuativo di prossima emanazione.

Un ultimo elemento di valutazione per quanti intenderanno accedere al beneficio è rappresentato dal trattamento fiscale dell'investimento effettuato in favore dei soggetti sportivi. A tal proposito il comma 5 del più volte citato articolo 81, richiamando nella sostanza i contenuti della nota previsione normativa di cui al comma 8 dell'articolo 90, L. 289/2002, stabilisce che "il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte". Il che si traduce, ai fini fiscali, in una piena deducibilità del costo sostenuto e piena detraibilità dell'iva assolta sull'investimento effettuato.

Per contro, stante l'assenza di esplicite indicazioni normative circa l'eventuale irrilevanza fiscale del contributo (iscritto in contropartita alla rilevazione del credito d'imposta per gli ordinari), si deve ritenere che tale componente positivo debba concorrere alla azione del reddito imponibile del soggetto erogante. Sul punto, evidentemente, è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'agenzia delle entrate

 

Le caratteristiche dei soggetti destinatari degli investimenti promozionali

Per quanto riguarda i soggetti destinatari degli investimenti il primo comma dell'articolo 81, Decreto Agosto, implementato in sede di conversione in legge, precisa che deve trattarsi di:

·           leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;

·           società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (in base al comma 4 del citato articolo 81 lo svolgimento tale ultima attività dovrà essere certificata con modalità che saranno verosimilmente previste dal provvedimento attuativo).

Per complicare ulteriormente l'agevolazione, sempre il comma 4 - modificato in sede di conversione in legge - prevede che, al fine di riconoscere il beneficio ai soggetti eroganti, i soggetti elencati in precedenza, devono aver prodotto in Italia nel periodo d'imposta 2019, ricavi commerciali almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Da ultimo, una importante limitazione è contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 del richiamato articolo 81. La disposizione, infatti, prevede un'esplicita esclusione per gli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla L. 398/1991. Si tratta delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al Registro telematico tenuto presso il Coni che, rientrando nel limite annuo pari a 400.000 euro di proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, hanno optato per l'applicazione di questo diffusissimo regime forfettario valido tanto ai fini reddituali quanto ai fini Iva. Di fatto con questa limitazione si traccia una linea di demarcazione ben precisa tra quanti non potranno fare leva su questa agevolazione (le piccole e medie associazioni e società sportive dilettantistiche) e quelle che invece, per struttura e dimensioni (nel settore dilettantistico, le squadre della massima serie dei vari campionati), potranno pensare di aumentare la propria capacità di "reclutamento" degli sponsor facendo leva su questo consistente beneficio fiscale.

 



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