L'ULTERIORE RINVIO DEI VERSAMENTI A SETTEMBRE


L'ULTERIORE RINVIO DEI VERSAMENTI A SETTEMBRE

 

 

Gli articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio dispongono ulteriori differimenti delle scadenze dei versamenti gli rinviati per effetto dei precedenti decreti varati a seguito dell'emergenza Covid-19.

L'intervento appare più uniforme rispetto ai precedenti, in quanto è stato scelto di concentrare tutte le scadenze alla data del 16 settembre 2020, consentendo la possibilità:

·         di provvedere in unica soluzione;

·         ovvero di prescegliere il frazionamento in 4 rate costanti, di pari importo, di cui la prima dovuta nel mese di settembre.

A seguire, si dettagliano le scadenze oggetto della proroga e alcune considerazioni.

 

I versamenti ulteriormente differiti

Appare davvero ampia la casistica di adempimenti oggetto di slittamento. AI fini di una migliore comprensione, si presenta il seguente elenco:

1)    versamenti fiscali in genere, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò (precedente scadenza 31 maggio 2020);

2)    versamenti dei contributi Inps e Inail, scadenti nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò (precedente scadenza 1° maggio 2020);

3)    versamenti a titolo di Iva, originariamente scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente piti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili (precedente scadenza 31 maggio 2020);

4)    versamenti a titolo di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di marzo e aprile, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente piti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili (precedente scadenza 31 maggio 2020);

5)    versamenti Iva scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti dai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (precedente scadenza 31 maggio 2020);

6)    versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);

7)    versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);

8)    versamenti dell'Iva scadenti nel mese di aprile e maggio 2020, dovuti da imprese e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito un decremento del fatturato e/o dei corrispettivi di almeno il 33% in aprile e maggio 2020, rispetto a ciascun mese del precedente anno 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);

9)    versamenti a titolo di Iva, ritenute su reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti che hanno iniziato l'attività di impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31 marzo 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);

10) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche (precedente scadenza 30 giugno 2020);

11) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nel mese di giugno 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche (scadenza in precedenza non prorogata);

12) versamenti a titolo di ritenute sul reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti dagli enti non commerciali, da quelli del terzo settore e dagli enti religiosi civilisticamente riconosciuti e che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime di impresa (precedente scadenza 30 giugno 2020).

 

Settore florovivaistico

Il D.L. 18/2020 ha introdotto un differimento al 31 luglio 2020 (in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di luglio) per i versamenti delle ritenute e addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi Inps e Inail scadenti tra il 30 aprile e il 15 luglio 2020, oltre che per l'Iva scadente nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.

Tale scadenza non pare essere stata ufficialmente prorogata a settembre, con la conseguenza che sarà necessario attendere eventuali chiarimenti al riguardo.

 

I versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi e ai tributi locali

Si segnala che, al momento, nessun rinvio è stato approntato per la scadenza delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (in scadenza il 30 giugno) né per i tributi locali, quali l'IMU.

 

 



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