PREMI FISCALI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE


PREMI FISCALI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE

 

 

L'articolo 26, Decreto Rilancio introduce un premio fiscale per le pmi che provvedono a rafforzare la propria situazione patrimoniale; destinatari degli aiuti sono le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, aventi la sede legale in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese.

Risultano escluse le società svolgenti attività di intermediazione finanziaria e quelle che esercitano attività assicurative.

Gli aiuti sono subordinati all'autorizzazione della UE.

 

Le condizioni richieste

Le suddette società devono:

a) presentare un ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro. Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento ai ricavi su base consolidata;

b) avere subito, a causa del Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

c) avere deliberato ed eseguito, nel periodo dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Inoltre, è anche necessario verificare che la società:

1)    alla data del 31 dicembre 2019 non rientrasse nella categoria delle imprese in difficoltà;

2)    si trovi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

3)    si trovi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

4)    non rientri tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

5)    non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;

6)    non abbia amministratori, soci e titolare effettivo nei confronti dei quali sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 7/2000.

 

 

Il credito di imposta per chi sottoscrive e versa l'aumento di capitale

Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale, spetta un credito d'imposta pari al 20%.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2.000.000 di euro.

Sussistono però 2 limiti:

·         la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023;

·         la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.

 

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono legate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

 

Il credito d'imposta:

·         è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione;

·         concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

 

Il credito di imposta per la società che effettua l'aumento di capitale

Alle società che soddisfano le condizioni sopra richiamate, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

In ogni caso, il credito di imposta non può eccedere l'ammontare:

·         di 120.000 euro, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

·         di 100.000 euro, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

·         di 800.000 euro, in tutti gli altri casi.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito d'imposta:

·         è utilizzabile in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento;

·         non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Altre opportunità

Alle società che soddisfano ulteriori requisiti prescritti dalla norma è consentito beneficiare della sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito da parte di Invitalia, con possibilità di rimborso dopo 6 anni.

Per l'attuazione pratica della norma è atteso un decreto attuativo.



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