D.L. RILANCIO: IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE, PROFESSIONISTI E TITOLARI DI REDDITO AGRARIO


D.L. RILANCIO: IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE, PROFESSIONISTI E TITOLARI DI REDDITO AGRARIO

 

 

Con l'articolo 25, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) il Legislatore ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita iva che svolgono attività d'impresa, di lavoro autonomo e che conseguono reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir.

È bene precisare che, ancorché i parametri di calcolo siano ancorati a uno specifico mese di riferimento, si tratta di un contributo a fondo perduto che ha l'obiettivo di fornire un ristoro economico "una tantum" a chi ha subito le limitazioni e i danni derivanti da Coronavirus.

I requisiti per poter ottenere il contributo sono quindi i seguenti:

·         essere in possesso di partita Iva;

·         non aver conseguito ricavi, compensi (valore reddituale) di importo superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. Rilancio);

·         aver avuto una riduzione del fatturato e dei corrispettivi (valore Iva) nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese di aprile 2019 di almeno un terzo (in percentuale del 33,33%).

Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato sopra descritti, a oro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Si tratta in particolare di quanti, essendosi costituiti dopo il 30 aprile 2019 non hanno il dato per poter eseguire il confronto. Più dubitativa appare invece la situazione di oro che si sono costituiti tra il 1° gennaio e il 30 aprile: per questi, pur essendo presenti entrambi i dati per operare il confronto, la norma permette comunque l'accesso al contributo senza dover eseguire il calcolo. Non è ancora stato chiarito se questi soggetti, laddove il conteggio porti a determinare un contributo in misura eccedente ai minimi previsti, possano adottare il metodo del confronto.

Per la determinazione dell'importo del contributo - calcolato sulla differenza tra i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020 (base di calcolo) sono previste aliquote diverse a seconda della entità dei ricavi o dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Rilancio (tendenzialmente il 2019 per oro che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

In particolare:

·         20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;

·         15% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 e non superiori a 1 milione di euro;

·         10% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e non superiori a 5 milioni di euro.

Laddove il conteggio produca risultati inferiori, o nel caso dei soggetti esonerati dalla verifica dello scostamento (si tratta dei soggetti costituiti dal 1° gennaio 2019), sono in ogni caso previsti importi minimi di contributo pari a:

·           1.000 euro per le persone fisiche;

·           2.000 euro per le persone giuridiche.

Il contributo a fondo perduto non concorre né alla azione del reddito né alla azione della base imponibile Irap, né al rapporto previsto dagli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (costi promiscui), Tuir.

 

Le esclusioni

 

Ilcontributo, invece, non spetta:

- aiprofessionisti (con o senza Cassa di previdenza autonoma) e ai lavoratori dello spettacolo che abbiano diritto a percepire l'indennità mensile erogata dall'Inps per i mesi di marzo, aprile a maggio 2020;

- aisoggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica di richiesta del contributo.

La norma prevede che l'istanza per ottenere il contributo sia presentata in a esclusivamente telematica all'Agenzia delle entrate con indicazione dei requisiti posti a base del calcolo.

L'istanza potrà essere alternativamente presentata:

- direttamente dal contribuente;

- da un intermediario telematico a cui il contribuente conferisce specifico incarico.

L'istanza andrà presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura che dovrà essere stabilita dalla stessa Agenzia con un provvedimento direttoriale attuativo, ad oggi non ancora emanato.

Il contributo a fondo perduto verrà corrisposto direttamente dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente o postale intestato dal soggetto beneficiario e da questi precedentemente comunicato.

In caso di cessazione dell'attività successivamente alla percezione del contributo è previsto, in capo al firmatario dell'istanza telematica, l'obbligo di conservazione della documentazione contenente gli elementi per la determinazione del contributo stesso oltre che l'obbligo di esibizione a richiesta della medesima da parte degli organi verificatori.

Da ultima, ma non meno importante, la previsione recata dal comma 14 dell'articolo 25, Decreto Rilancio per cui nei casi di indebita percezione del contributo si applica la disposizione contenuta nell'articolo 316-ter,c.p. rubricato "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" la quale prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni (che sale da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri) o la sanzione amministrativa che va da 5.164 euro a 25.822 euro quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro.

 





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