IL DECRETO RILANCIO


IL DECRETO RILANCIO

 

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, il D.L. 34/2020, ribattezzato Decreto Rilancio, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020 è stata pubblicata una errata corrige. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi, rimandando a un prossimo speciale l'approfondimento di alcuni aspetti.

 

Articolo

Contenuto

Articolo 10, comma 2

Agevolazioni per le donazioni antispreco

Viene modifica la lettera d-bis), articolo 16, L. 166/2016, come introdotta in sede di conversione del D.L. 18/2020, avvenuta a mezzo della L. 27/2020, in tema di agevolazione fiscale consistente nella non applicazione della presunzione di cessione di cui al D.P.R. 441/1997.

A seguito della modifica introdotta, la presunzione non si applica alle cessioni gratuite dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici a uso civile e industriale, nonché dei televisori,personal computer,tablet,e-reader e altri dispositivi per la lettura in ato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.

Articolo 17

Requisizione immobili e strutture

Vengono integrati i poteri previsti dall'articolo 6, D.L. 18/2020 del Capo della protezione civile che adesso può disporre la requisizione in uso, proprietà o a diverso titolo di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati.

Articolo 24

Versamenti Irap

Non sono dovuti:

- il saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;

- la prima rata dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura di cui all'articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001 o all'articolo 58, D.L. 124/2019. Tale importo è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

La previsione riguarda i soggetti, diversi da banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

Articolo 25

Contributi a fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti piti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è stato introdotto un contributo a fondo perduto che non concorre alla azione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla azione del valore della produzione netta Irap.

Requisito soggettivo

Il contributo compete ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva a condizione che i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019.

Il contributo spetta sempre ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir.

Esclusi dal contributo sono:

- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;

- enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir;

- soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir (soggetti del mondo finanziario);

- contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38, D.L. 18/2020; e

- lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 509/1994 e 103/1993.

Requisito oggettivo

Ai fini della spettanza l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai fini del calcolo si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta, anche in assenza del suddetto calo, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni piti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Misura del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è modulato in funzione dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 e si determina applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Viene previsto un ammontare minimo a prescindere dall'applicazione delle percentuali di cui sopra pari a:

- 1.000 euro per le persone fisiche e

- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Adempimenti

Per poter ottenere il contributo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti nonché l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'articolo 85 del Decreto e di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione.

Modalità di effettuazione dell'istanza, contenuto informativo, termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Erogazione del contributo

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Controlli

Ai fini dei controlli successivi si rendono applicabili le regole di cui all'articolo 31, D.P.R. 600/1973. Se dalle verifiche il contributo non spetta, in tutto o anche in parte, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioniexarticolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 e gli interessi calcolatiexarticolo 20, D.P.R. 602/1973. Inoltre, è previsto che in questi casi si rende applicabile la disciplina di cui all'articolo 316-ter, c.p..

Articolo 26

Rafforzamento patrimoniale pmi

Vengono introdotte alcune incentivazioni per la capitalizzazione, tramite aumenti di capitale, di Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003, con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese.

Sono escluse le società di cui all'articolo 162-bis, Tuir e quelle che esercitano attività assicurative.

Le società devono rispettare i seguenti requisiti: 

a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

c) nel periodo 19 maggio - 31 dicembre 2030, sa stato deliberato un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.

Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale spetta un credito d'imposta pari al 20% che non concorre alla azione del reddito e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono legate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2.000.000 euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, viene previsto che l'eventuale distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

L'agevolazione spetta all'investitore a condizione che sia in possesso di una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dei benefici.

Ammessi all'agevolazione sono anche gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo SEE.

L'investimento può essere effettuato anche a mezzo di quote o azioni di Oicr residenti in Italia nell'Unione Europea o in Stati SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese oggetto di aumento di capitale.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In caso di utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.

Credito di imposta per la società che procede all'aumento di capitale

Alle Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, -società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003, con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese che rispettano i seguenti requisiti:

a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

c) nel periodo 19 maggio - 31 dicembre 2030, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore a 250.000 euro;

d) al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014;

e) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

f) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

g) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

h) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;

i) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 7/2000.

È riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato. Il credito d'imposta non concorre alla azione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

È fatto divieto, pena decadenza dall'agevolazione con obbligo di restituzione dell'importo, unitamente agli interessi legali, di distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Inoltre, non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000. Con Decreto Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Cumulo dei crediti di imposta

I benefici di cui sopra si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto. L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Fondo patrimonio pmi

Viene istituito un Fondo patrimonio pmi finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra il triplo dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi.

Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, cod. civ. e sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente può, tuttavia, rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. La società emittente assume l'impegno di:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

c) fornire al gestore un rendiconto periodico.

Con decreto Mef, di concerto con il Mise, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari.

Efficacia

L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 28

Credito d'imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito

Viene previsto un credito di imposta in ragione del canone di locazione, dileasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Ambito soggettivo

Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, nonché, indipendentemente dal volume di affari 2019, alle strutture alberghiere e agli agriturismi.

Inoltre, il credito è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, dileasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Misura del credito

Il credito ammonta al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, dileasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito è ridotto in misura pari al 30% dei relativi canoni.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Fruizione

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Non si applicano le limitazioni previste:

- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e

- all'articolo 34, L. 388/2000.

Il credito non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65, D.L. 18/2020.

Efficacia

Il credito soggiace ai limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

Articolo 30

Riduzione oneri bollette elettriche

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Articolo 31

Rifinanziamento fondi

Il Fondo di garanzia di Sace per le imprese di assicurazione del ramo credito è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Fondo di garanzia Sace per le pmi è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020.

A Ismea, per la gestione delle garanzie, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Fondo di garanzia per la prima casa è incrementato di 100 milioni di euro nell'anno 2020.

Articolo 33

Sottoscrizione e comunicazione dei contratti finanziari

Viene previsto, per i contratti bancari conclusi nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, che l'efficacia si ha anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Articolo 34

Buoni fruttiferi postali

Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese, i contratti relativi al servizio di locamento dei buoni postali fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal CdM in data 31 gennaio 2020, potranno possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3, D.P.R. 144/2001, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di locamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Viene, inoltre, previsto che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro 2 mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Articolo 35

Garanzie Sace per le assicurazioni sui crediti commerciali

Per preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino a essere disponibili per le imprese pite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, è prevista la garanzia di Sace in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante ad apposita convenzione approvata, in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro.

Articolo 38

Rafforzamentostart up innovative

Per sostenere lestart up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, per il 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione allestart up innovative di agevolazioni sotto a di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori,innovation hub,business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti «de minimis».

Con un Decreto Mise, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono individuate modalità e condizioni.

Con lo stesso fine, il Fondo di sostegno alventure capital è integrato con 200 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo dellestart up innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012.

Anche in questo caso, con Decreto Mise, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 magio 2020, sono individuate le modalità di attuazione.

Ai fini delle attività di R&S di cui all'articolo all'articolo1, comma 200, lettera c), L. 160/2019, lestart up innovative, di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012, nei casi di contratti di ricercaextra muros, sono equiparate alle Università e agli istituiti di ricerca.

Infine, è previsto che il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese dellestart up innovative è prorogato di 12 mesi.

Regime agevolato per investimenti instart up innovative

Con il nuovo articolo 29-bis, D.L. 179/2012, viene previsto che, in alternativa all'agevolazione dell'articolo 29, è possibile detrarre dall'Irpef lorda, il 50% di quanto investito nel capitale sociale di una o piùstart up innovative direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente instart up innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La detrazione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese al momento dell'investimento.

La detrazione è concessa ai sensi degli aiutide minimis.

Analoga previsione viene introdotta nel nuovo comma 9-bis, articolo 4, D.L. 3/2015.

Con decreto Mise, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono individuate le modalità di attuazione.

Start up dell'intrattenimento digitale

Presso il Mise viene istituto, con dotazione iniziale di 4 milioni di euro, un fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con il fine di sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.

Si considerano come spese ammissibili:

a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;

b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;

c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;

d) licenze disoftware acquistate per la realizzazione dei prototipi.

In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

Sono ammessi ai contributi le imprese che:

a) abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;

b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;

c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto a di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto a di società di persone;

d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda.

Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca.

Articolo 41

Certificati bianchi

Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), Decreto Mise 11 gennaio 2017, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis, Decreto Mise 11 gennaio 2017 decorre a partire dal 15 novembre 2020.

Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i certificati bianchi sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo Decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.

Articolo 43

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali

Viene istituito un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con dotazione per il 2020 di 100 milioni di euro, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, D.Lgs. 30/2005, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate con decreto Mise.

Le imprese che intendano avvalersi del Fondo, notificano al Mise le informazioni relative a:

a) azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali;

b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degliasset da parte degli stessi.

Articolo 50

Proroga consegna beni per il super ammortamento

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di consegna per i beni materiali strumentali nuovi, originariamente scadente il 30 giugno 2020.

Articolo 51

Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

I termini di esecuzione dei programmi delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai del D.L. 347/2003, anche qualora già prorogati, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di 6 mesi.

Articolo 53

Accesso agli aiuti di Stato

Derogando a quanto stabilito all'articolo 46, comma 1, L. 234/2012, possono accedere agli aiuti anche i soggetti beneficiari di precedenti aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione Europea.

Articolo 54

Sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Viene previsto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le CCIAA possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa.

L'aiuto può essere concesso sotto a di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre e, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Sono previsti alcuni tetti di aiuto:

- per il settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare l'importo di 120.000 euro:

- per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'importo massimo ammonta a 100.000 euro. Inoltre, per questo settore è specificatamente stabilito che gli aiuti non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato, nonché che per le imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final.

Se un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superatol'importomassimo possibile.

Articolo 55

Garanzie sui prestiti alle imprese

Viene previsto che le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, consistenti in garanzie, da concedere entro il 31 dicembre 2020, in riferimento sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio. Tali garanzie sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Per ogni singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), § i) e ii), della Comunicazione

La durata della garanzia è limitata a un massimo di 6 anni.

Articolo 56

Tassi di interesse agevolati per i prestiti

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, prevedere l'erogazione sia di prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio alle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

I contratti di finanziamento devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e limitati a un massimo di 6 anni. 4.

Il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

Questa a di aiuto non si applica a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le pmi.

Articolo 57

Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le CCCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti.

Gli aiuti sono concessi sotto a di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Articolo 59

Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, prevedere sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.

Articolo 60

Sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, atte a contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati a evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid?19. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovra-compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

Articolo 61

Disposizioni comuni sugli aiuti

Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto a di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea.

Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del CdM provvederà alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52, L. 234/2012, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA.

Articolo 66

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della lettività

Viene modificato l'articolo 16, D.L. 18/2020: in base a tale disposizione, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, a cui il D.L. 34/2020 aggiunge i volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI, di cui all'articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, D.L. 18/2020.

Inoltre, il D.L. 34/2020 estende tale disposizione anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Articolo 68

Cigo e assegno ordinario Fis

Oltre a rifinanziare gli ammortizzatori, viene profondamente modificato l'articolo 19, D.L. 18/2020, innanzitutto rimodulando la durata di Cigo e assegno ordinario Fis Covid-19.

In particolare, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020 al 31 agosto, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario Fis con la causale "emergenza Covid-19", dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibile ai sensi dell'articolo 22-ter, D.L. 18/2020.

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

Viene poi previsto, in favore dei beneficiari di assegno ordinario Covid-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, la fruizione dell'Anf.

Il D.L. 34/2020 modifica ulteriormente la procedura sindacale per l'accesso a Cigo e assegno ordinario Fis Covid-19, reintroducendo la procedura semplificata eliminata nella conversione del D.L. 18/2020: i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza degli obblighi ordinari sindacali (articolo 14, D.Lgs. 148/2015), fermi restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Vengono modificati anche i termini procedurali: la domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Qualora la domanda sia presentata dopo tale termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

In riferimento alla Cisoa, il D.L. 34/2020, aggiunge poi un nuovo comma 3-bis all'articolo 19, D.L. 18/2020, stabilendo che il trattamento per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, L. 457/1972.

I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

La domanda di Cisoa deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Le integrazioni salariali Cisoa con causale Covid-19 sono concesse dalla sede Inps territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, L. 457/1972.

Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22, D.L. 18/2020.

Rimangono confermate le altre disposizioni del D.L. 18/2020, in deroga rispetto alle regole ordinarie sulla casse integrazioni. In particolare:

- la domanda rimane non soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali);

- i periodi concessi per l'emergenza Covid-19:

a) non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dagli articoli12 (durata),29, comma 3 (Fis), 30, comma 1 (assegno ordinario), e39 (norme applicabili ai Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015;

b) sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario garantito dal Fis non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.

Limitatamente ai periodi concessi per Covid-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali:5; 29, comma 8, secondo periodo;33, comma 2.

Si ricorda che, in sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020, è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), ovvero i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi. L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti e senza applicazione del tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.

Articolo 69

Dalla Cigs alla Cigo

Il D.L. Rilancio interviene esclusivamente, oltre che sul rifinanziamento, sulla proroga della durata della misura, uniformandola a quella della Cigo Covid.

Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, possono fare richiesta di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, D.L. 18/2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter, D.L. 18/2020.

Sono confermate le altre disposizioni contenute nell'articolo 20, D.L. 18/2020.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata.

Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale).

In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli24 (consultazione sindacale) e25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedimentali.

Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020, monitorato dall'Inps. Qualora il limite fosse raggiunto, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

In sede di conversione del D.L. 18/2020 è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi.

Articolo 70

Cassa in deroga

Il D.L. 34/2020 procede, in riferimento alla Cigd, oltre che a rifinanziarla, a prolungarne la durata, modificando l'articolo 22, D.L. 18/2020, e a modificarne la procedura sindacale e amministrativa.

Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio e fino al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter,D.L. 18/2020, e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater,D.L. 18/2020.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre, a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

Riguardo alla procedura sindacale, viene eliminata l'esclusione, aggiunta in sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020, dall'obbligo di accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Viene modificata anche la procedura amministrativa di accesso.

Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari (mod. SR41) per il pagamento dell'integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è locato il periodo di integrazione salariale.

Infine, esclusivamente per i datori di lavoro multilocalizzati, si prevede che il trattamento in deroga può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all'articolo 7, D.Lgs. 148/2015 (anticipo del datore di lavoro e rimborso/conguaglio Inps).

Infine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga utilizzando le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige.

Articolo 71

Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

Con l'articolo 71, D.L. 34/2020, sono aggiunti 3 nuovi articoli al D.L. 18/2020:

- articolo 22-ter - Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali

Viene istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro, al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di una più ampia a di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli 19-22, D.L. 18/2020;

- articolo 22-quater - Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'Inps

I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il Decreto del Ministro del lavoro di concerto Mef, da emanare entro 15 giorni dall'entrata


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