IL RAVVEDIMENTO OPEROSO



N. protocollo: 75/2020

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

 

Il soggetto che dovesse compiere delle violazioni di natura amministrativo - tributaria ha lapossibilità di rimediare, al fine di ridurre l'impatto sanzionatorio.

L'articolo 13,D.Lgs.472/1997,infatti,regolal'istitutodelravvedimentooperoso, stabilendounregime premiale che consente di beneficiare di una sanzione ridotta, rispetto a quella minima applicabile dal Fisco,inrelazionealritardo concuiprovvedearimediare all'erroreoallaomissione.

Nelle scritture contabili andrà recepito il comportamento, ponendo particolare attenzione alle regole di deducibilità delle sanzioni e degli interessi dovuti all'Erario.

 

La riduzione delle sanzioni

Comedetto,l'articolo13,D.Lgs.472/1997 prevedeilseguente meccanismodiriduzione dellesanzioni applicabili,pericasiriferitiatributiamministratidall'Agenziadelleentrate.

 

Tipologia di violazione

Ritardo

Riduzione

Mancato pagamento del tributo o di un acconto

Nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione

1/10

Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

Entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso

1/9

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

1/8

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore

1/7

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'annosuccessivoaquellonel corsodelquale èstatacommessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,oltredue annidall'omissioneodall'errore

1/6

Dopo la consegna del pvc e prima della notifica dell'avviso di accertamento

1/5

Tardiva presentazione della dichiarazione

Entro 90 giorni dalla scadenza originaria

1/10

Individuate le misure di riduzione generalmente applicabili, si tratta di comprendere come vadanorecepiti gli importi in contabilità.

 

Deduzione delle sanzioni e degli interessi

Normalmente, il perfezionamento del ravvedimento operoso si ottiene, oltre che con la messa in atto del comportamento omesso oppure erroneamente adempiuto, con il versamento:

·           del tributo, sedovuto;

·           degliinteressi,solamentequalorailtributosiversatoinritardo;

·           dellasanzione.

Pertanto, il ravvedimento è solitamente associato al versamento di un modello F24 che va recepito in contabilità considerando:

·           perglieventualiinteressi passivi,lacompetenzaeladeducibilità;

·           per la sanzione, ladeducibilità.

In relazione agli interessi passivi, bisogna rammentare che la risoluzione n. 178/2001 ha sancito la loro deducibilità secondo le regole proprie del comparto di appartenenza; quindi:

·           per i soggetti Irpef il c.d.pro ratagenerale;

·           perisoggettiIresl'articolo96(c.d.deduzione inbasealRol).

Ovviamente, si deve ricordare che la deduzione degli interessi è subordinata al rispetto della competenza; così, se la posta viene imputata (anche in parte) in un esercizio successivo a quello cui si riferisce il ritardo, la deduzione potrà essere invocata solo provvedendo alla rettifica a favore della dichiarazione del periodo precedente (normalmente, non è operazione conveniente).

Per quanto attiene le sanzioni, invece, le stesse vanno sempre considerate come non deducibili, inquanto aventi natura afflittiva; per conseguenza, la loro deduzione - nell'ottica dell'Agenzia delle entrate - finirebbe per renderle meno efficaci.

 

Esempio 1

Il tardivo versamento di imposta

Si ipotizzi una ditta individuale con liquidazioni Iva mensili che doveva versare 1.000 euro di Iva in relazione al mese di gennaio (scadenza originaria 17 febbraio 2020); in mancanza di fondi non ha provveduto e rimedia il 14 maggio 2020.

Il ritardo complessivo del versamento, dunque, è pari a giorni 87.

La sanzione edittale per il mancato versamento è pari al 15%, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

La stessa sanzione, ai sensi delle regole sul ravvedimento operoso, è riducibile ad 1/9 se si provvedeal rimedio entro 90 giorni dalla originaria scadenza.

Il tasso di interesse legale applicabile per il ritardo è pari allo 0,05% annuo. Le somme dovute si conteggiano come segue:

 

Descrizione

Calcolo

Somma dovuta

Tributo Iva

//

1.000

Interessi

1.000 x 87 x 0,05 : 36.500

0,12

Sanzione

1.000 x 0,15 : 9

16,67

Contabilmente, si provvederà come segue:

14-05-2020

Diversi

a

Banca XY c/c n° 12345

 

1.016,79

Erario c/Iva da liquidare

 

 

1.000,00

 

Interessi passivi

 

 

0,12

 

Sanzioni non deducibili

 

 

16,67

 

 

Esempio 2

Il tardivo versamento di imposta

Si ipotizzi una ditta individuale con liquidazioni Iva mensili che doveva versare 1.000 euro di Iva in relazione al mese di novembre (scadenza originaria 16 dicembre 2019); in mancanza di fondi non haprovveduto e rimedia il 28 aprile 2020.

Ilritardocomplessivodelversamento,dunque, èpariagiorni134(15giornidel2019e119del2020). La sanzione edittale per il mancato versamento è pari al 30%, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs.471/1997.

La stessa sanzione, ai sensi delle regole sul ravvedimento operoso, è riducibile ad 1/8 se si provvedeal rimedio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Il tasso di interesse legale applicabile per il ritardo è pari allo 0,8% annuo per il 2019 e allo 0,05% annuo dal 2020.

Le somme dovute si conteggiano come segue:

 

Descrizione

Calcolo

Somma dovuta

Tributo Iva

//

1.000,00

Interessi

1.000 x 15 x 0,8 : 36.500 = 0,33

1.000 x 119 x 0,05 : 36.500 = 0,16

0,49

Sanzione

1.000 x 0,30 : 8

37,50

Contabilmente, si provvederà come segue.

La quota degli interessi relativa al ritardo 2019 dovrà essere accantonata sul precedente esercizio (si prescinde dalla risibilità dell'importo):

31-12-2019

Interessipassivi

a

Debitiverso Erario

 

0,33

 

Successivamente, si provvederà a registrare il modello F24 di pagamento del ravvedimento operoso

28-04-2020

Diversi

a

Banca XY c/c n° 12345

 

1.037,99

Erario c/Iva da liquidare

 

 

1.000,00

 

Debiti verso erario

 

 

0,33

 

Interessi passivi

 

 

0,16

 

Sanzioni non deducibili

 

 

37,50

 

 

Esempio 3

Tardiva presentazione dichiarazione Iva

La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha presentato tardivamente la dichiarazione annuale Iva.La trasmissione, infatti, è avvenuta in data 15 maggio 2020 anziché in data 30 aprile 2020, come dovuto (si prescinde dalle proroghe da Covid-19).

L'Iva dovuta era stata regolarmente versata, quindi non si deve provvedere ad alcun pagamento a titolo di tributi, né a titolo di interesse.

Le somme dovute si conteggiano come segue:

 

Descrizione

Calcolo

Somma dovuta

Tributo Iva

//

//

Interessi

//

//

Sanzione

250 : 10

25,00

 

Contabilmente, si provvederà come segue:

15-5-2020

Sanzioninondeducibili

a

Banca XY c/c12345

 

25,00

 

Esempio 4

Errata deduzione di costi

La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha erroneamente dedotto ai fini Ires un costo di 1.000 nella dichiarazione dei redditi del periodo 2018, quando una norma del Tuir bloccava questa possibilità.

Per semplicità di esposizione, si ipotizzi che (i conteggi sono indicativi e non precisi):

·           maggiori imposte dovute:240

·           sanzioni per infedeltà della dichiarazione (90%):216

·           sanzioniridotte perravvedimentooperoso (riduzionea1/8):27

·           interessisutardivoversamento:1,20(percomodità, 0,60del2019e0,60del2020). Contabilmente, si provvederà comesegue:

 

Diversi

a

Banca XY c/c n° 12345

 

268,20

Imposte annualità precedenti

 

 

240,00

 

Sanzioni indeducibili

 

 

27,00

 

Interessi indeducibili

 

 

0,60

 

Interessi deducibili con ROL

 

 

0,60

 

 

 



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