MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE


N. protocollo: 69/2020

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

 

Con il primo articolo del D.L. 23 dell'8 aprile 2020, nell'ambito del capo I dedicato alle misure di accesso al credito per le imprese, il legislatore interviene al fine di prevedere specifiche misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.

L'istituto chiamato a gestire queste misure è SACE, società posseduta interamente da Cassa depositi e prestiti, a sua volta controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (87,77%) e partecipata da fondazioni bancarie, che viene autorizzata a concedere, fino al prossimo 31 dicembre 2020, e nel limite di uno stanziamento complessivo pari a 200 miliardi di euro (di cui almeno 30 miliardi destinati alle piccole e medie imprese), garanzie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi a alle imprese con sede in Italia, pite dall'epidemia Covid-19.

Dette misure riguardano anche lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva che abbiamo già utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le pmi istituito con la L. 662/1996.

Vediamo quali sono le caratteristiche principali di dette misure.

 

Limiti e caratteristiche dei finanziamenti

In primo luogo, per il rilascio della garanzia vengono previsti dei limiti massimi all'importo dei finanziamenti che potranno essere richiesti dalle imprese. In base a quanto previsto nel decreto la misura dei finanziamenti concessi non potrà superare il maggiore tra i seguenti 2 parametri:

·         il 25% del fatturato (ricavi) annuo dell'impresa prodotto in Italia relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

·         il doppio dei costi del personale dell'impresa sostenuti in Italia con riferimento al 2019, come risultante dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio (per le imprese che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2018 si considerano i costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa).

I finanziamenti, per i quali la garanzia dovrà essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020, non potranno avere durata superiore a 6 anni, e potranno prevedere un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi.

 

 

 

La copertura della garanzia

La garanzia, che sarà a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, potrà intervenire nei seguenti limiti:

·           90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

·           80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

·           70% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

I costi

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

·         per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,25% durante il primo anno, 0,5% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;

·         per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,5% durante il primo anno, 1,0% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno;

Procedura semplificata

Per il rilascio delle garanzie su finanziamenti concessi a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro è prevista una procedura semplificata che si sostanzia nelle seguenti fasi:

a) l'impresa interessata al finanziamento garantito da SACE presenta a un soggetto finanziatore (istituto di credito) la domanda di finanziamento;

b) in caso di esito positivo della delibera, i soggetti finanziatori (istituti di credito) trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE, e quest'ultima in caso di rilascio emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore (istituto di credito) procedere al rilascio del finanziamento assisto dalla garanzia concessa da SACE.

Per le imprese di maggiori dimensioni, invece, il rilascio della garanzia e del codice unico è subordinato alle decisioni assunte dal Mef, sentito il Mise, sulla base della richiesta inoltrata da SACE.

Vincoli per impresa

Per poter ottenere la garanzia l'impresa non deve rientrare al 31 dicembre 2019 tra le imprese classificate in difficoltà (Regolamento UE 651/2014) e, alla data del 29 febbraio 2020, non deve presentare esposizioni "deteriorate" (le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, c.d.non performing loans, sono esposizioni - diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili - che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza) presso il sistema bancario.

 

 

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene:

·         di non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

·         di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Autorizzazione comunitaria e decreto attuativo

Va segnalato che l'efficacia delle descritte misure è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea e che, con successivo Decreto del Mef, potranno essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, nonché richiesti ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle descritte operazioni.

Finanziamenti entro i 25mila euro

Previa autorizzazione da parte dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da autocertificazione.

Tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e devono avere una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

In relazione al tasso di interesse che sarà applicato alle predette operazioni di finanziamento, determinato nei limiti massimi dal D.L. Liquidità, occorre rivolgersi al proprio istituto di credito. L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica ale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

 



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