CORONAVIRUS – CREDITO DI IMPOSTE BOTTEGHE E NEGOZI


N. protocollo: 61/2020

CORONAVIRUS - CREDITO DI IMPOSTE BOTTEGHE E NEGOZI

 

In relazione alcredito d'imposta per botteghe e negozi introdotto dall'articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), lacircolare AdE 8/E/2020, che fornisce risposte sul Decreto Legge ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti, offre chiarimenti sui seguenti due aspetti:

  • l'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020 su cui calcolare il credito d'imposta, di intensità pari al 60%;
  • le tipologie di immobili escluse dall'agevolazione.

 

L'articolo 65del Decreto Cura Italia ha infatti istituito uncredito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa in misura pari al60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, limitatamente agliimmobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe.

Il primo chiarimento dell'Amministrazione finanziaria attiene proprio lacorretta quantificazione della base di calcolo del credito d'imposta: il contribuente deve tenere in considerazione il canone contrattualmente pattuito per il mese di marzo 2020,indipendentemente dall'avvenuto pagamento, o deve considerare ilcanone effettivamente corrisposto al locatore?

 

Sebbene il testo normativo faccia letteralmente riferimento all'"ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020",laratio legis della misura agevolativa è quella di contrastare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19ristorando il costo sostenuto dagli esercenti attività d'impresa per la locazione di negozi o botteghe,con esclusione delle attività identificate agliallegati 1 e2 delD.P.C.M. 11.03.2020. In coerenza con laratio legis l'Amministrazione finanziaria ritiene pertantoessenziale, ai fini della spettanza dell'agevolazione,l'effettivo sostenimento del costo del canone di locazione di marzo 2020, ivi intendendo l'avvenuto pagamento.

 

Ilsecondo chiarimento riguarda la possibilità di estensione dell'agevolazione a categorie catastali diverse dalla C/1, sebbene non espressamente previste dal dettato normativo.

 

L'articolo 65 circoscrive l'agevolazione agli "immobili rientranti nella categoria catastale C/1", ovvero negozi e botteghe.

 

 

 

 

 

 

Nellacircolare 8/E/2020 l'Amministrazione finanziaria conferma sul punto l'interpretazione letterale della norma di Legge:il credito d'impostasi applica esclusivamente ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, restandoesclusidal credito d'imposta previsto dal Decreto Cura Italia i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio lacategoria D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni".La fruizione del credito d'imposta, ammessa esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D. Lgs. 241/1997, è possibiledallo scorso 25.03.2020 utilizzando il modello di pagamento F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, grazie all'istituzione, con larisoluzione AdE 13/E/2020, delcodice tributo "6914", denominato«Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

 

Nellaseguente tavola sinottica si riepilogano le caratteristiche delcredito d'imposta per botteghe e negozi:

 

Credito d'imposta per botteghe e negozi -articolo 65 D.L. 18/2020

Ambito applicativo soggettivo

Esercenti attività d'impresa

Ambito applicativo oggettivo

Canone di locazione PAGATO per ilmese di marzo 2020

Relativo ad immobili di categoria catastale C/1 (no D/8)

Sono escluse le attività di cui agliallegati 1 e2 D.P.C.M. 11.03.2020

Entità dell'agevolazione

60% del canone corrisposto per il mese di marzo 2020

Fruizione del credito d'imposta

Utilizzo esclusivo in compensazione F24 dal 25.03.2020 - Codice tributo 6914

 



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