MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE PMI A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19


N. protocollo: 58/2020

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE PMI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

  

L'articolo 56, D.L. 18/2020 ha introdotto misure di sostegno finanziario per le imprese danneggiate dalla diffusione del COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.

Lacircolare ABI n. protocollo UCR/000593 del 24 marzo 2020 ha delineato gli aspetti operativi utili ai soggetti che intendono accedere a una delle misure:

 

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va presentata alla propria banca/al proprio intermediario finanziario una specifica comunicazione con la quale venga autocertificata la carenza di liquidità temporanea quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

 

Le banche possono, inoltre, offrire ulteriori e di moratoria, quale quella prevista dall'Accordo per il credito 2019, che è stato ampliato e rafforzato.

 

La sospensione immediata delle rate dei finanziamenti e deileasing

Possono accedere alle misure le micro, piccole e medie imprese (pmi) aventi sede in Italia appartenenti a tutti i settori che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia.

Sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva (professionisti).

 

Assenza di "esposizioni deteriorate"

 

Il soggetto che intende accedere a una delle misure deve esserein bonis,cioè non deve avere posizioni debitorie classificate come "esposizioni deteriorate", ripartite nella categoria sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Inoltre, non deve avere rate scadute e non pagate da più di 90 giorni.

 

Le misure di sostegno finanziario sono principalmente 3:

a)    le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020 (o al 17 marzo 2020 se superiori) non possono essere revocati nemmeno in parte fino al 30 settembre 2020;

b)    il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c)     il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui/contratti dileasing e altri finanziamenti a rimborso rateale che scadono prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni verrà dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese.

Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati alle condizioni del contratto originario (ad esempio eventuali garanzie, assicurazioni e contratti in derivati).

I soggetti che intendono accedere ad una delle tre misure devono presentare alla propria banca o al proprio intermediario finanziario una comunicazione specifica, corredata dalla dichiarazione con la quale il richiedente autocertifica ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia COVID-19.

L'autocertificazione deve contenere i seguenti riferimenti:

·         il numero del finanziamento per il quale si presenta la comunicazione;

·         il soddisfacimento del requisito di micro, piccola o media impresa;

·         la consapevolezza delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000.

 

Moratorie reiterate

N.B.

Può accedere alla moratoria anche l'impresa che ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione del finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda.

 

Si rileva che l'Abi non ha approvato alcun modulo specifico per il rilascio dell'autocertificazione e, pertanto, molti istituti utilizzano la modulistica deliberata dai propri uffici centrali. Per i soggetti che quindi vogliano fruire di una delle tre misure sopra citate, sarà necessario rapportarsiin primis con il proprio istituto di credito al fine di farsi rilasciare la modulistica corretta.

 

Moratoria "automatica"

 

Le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla cessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le istanze pervenute se rispettano i requisiti previsti.

 

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, le misure sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario.

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno finanziario rilasciate ai sensi dell'articolo 56, comma 2, D.L.18/2020 vengono ammesse alla garanzia di un'apposita sezione speciale del fondo di garanzia per le pmi, concessa a favore del soggetto finanziatore a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

 

L'alternativa della moratoria Abi

 

In alternativa alla moratoriaex D.L. 18/2020, l'Associazione Bancaria Italiana in accordo con le rappresentanze di impresa ha ampliato e rafforzato lo scorso 6 marzo 2020 l'Accordo per il credito 2019, in particolare consentendo la fruizione della sospensione o dell'allungamento dei finanziamenti ipotecari e chirografari e dei contratti di leasing stipulati in data antecedente al 31 gennaio 2020. Presentando la domanda di moratoria ai sensi dell'Accordo per il credito 2019 è possibile fruire di un periodo di sospensione più lungo (12 mesi per i mutui, 6 mesi per ileasing mobiliari e 12 mesi per ileasing immobiliari) rispetto alla moratoriaex D.L. 18/2020. Con la "vecchia" moratoria, non è però possibile sospendere integralmente le rate, in quanto potrà essere sospeso esclusivamente il pagamento della quota capitale, mentre la quota interessi dovrà essere pagata alle scadenze originarie derivanti dal contratto.

 

Si consiglia la gentile Clientela di rapportarsi con il proprio istituto al fine di valutare la migliore a di sospensione dei pagamenti fruibile.

 

Le disposizioni specifiche per le imprese del settore agricolo e agroalimentare

L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare (ISMEA) ha adottato alcuni provvedimenti straordinari per andare incontro alle esigenze del settore agricolo e agroalimentare.

Con ilcomunicato stampa del 25 marzo 2020 sono state rese note le seguenti misure:

·         sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell'anno 2020;

·         esclusione del periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata del preammortamento dei piani di investimento autorizzati dall'istituto;

·         estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti i finanziamenti per i quali viene richiesto l'allungamento;

·         liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati avanzamento lavoro in modalità semplificata;

·         sospensione dei termini per la realizzazione dei piani aziendali il cui termine di scadenza sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020;

·         sospensione fino al 31 luglio 2020 di tutte le attività dinon-performing e di attestazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, D.L. 193/2016.

Si segnala, inoltre, che le disposizioni previste per il fondo di garanzia per le pmi, per quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie rilasciate dal fondo ISMEA.

 

 



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