EFFICACIA IMMEDIATA PER LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO


N. protocollo: 31/2020

EFFICACIA IMMEDIATA PER LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

 L'articolo 1, commi 691 e 692 intervengono abrogando il regime super-forfettario di cuiall'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, nonché modificando alcuni previsioni, in particolare i requisiti di accesso e le cause di esclusione, relative al regime forfettario (per oro che conseguono ricavi o compensi per un importo non superiore a 65.000 euro).

Mentre la decorrenza della prima disposizione è chiara (si trattava di una disposizione che doveva entrare in vigore ad inizio 2020, e che invece la recente legge di bilancio ha abrogato alla radice), in relazione al secondo gruppo di interventi sono state sollevate perplessità circa un loro effetto immediato.

 

Le modifiche al regime forfettario

La Legge di Bilancio 2020 ha modificato il regime forfettario previsto per i contribuenti che hanno totalizzato ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.

In particolare:

·      nell'ambito dei requisiti di accesso viene reintrodotto il limite alle spese sostenute per il personale che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai laboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto a di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari;

·      viene inibita la possibilità di applicare il regime forfettario ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno precedente, nel qual caso il contribuente può comunque applicare il regime agevolato);

·      è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Se il contribuente sceglie di certificare con e-fattura tutte le proprie operazioni, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni;

·      ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

 

 

 

La decorrenza

Tema centrale di tali modifiche riguarda la loro decorrenza delle prime due disposizioni; in altre parole, qualora nel corso del 2019 il contribuente abbia superato uno di tali etri, la fuoriuscita deve considerarsi operativa già dal 2020?

Sul tema l'Agenzia delle entrate si era espressa nel con la circolare n. 10/E/2016 in relazione a disposizioni del tutto simili a quelle oggi introdotte, affermandone l'immeditata applicabilità. Ciò posto, nelle scorse settimane, erano state sollevate importanti perplessità alla luce dello statuto dei diritti del contribuente e di quando affermato nella circolare n. 9/E/2019 in relazione ad altre cause di esclusione introdotte lo scorso anno.

 

Il chiarimento

Sul punto si è finalmente espressa l'Agenzia delle entrate tramite la risoluzione n. 7/E/2020, sciogliendo il dubbio in direzione di una immediata applicazione di tali previsioni, con una fuoriuscita immediata dei contribuenti che hanno realizzato tali condizioni sullo scorso periodo d'imposta 2019.

 

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'applicazione di tali misure già dal 2020 non sarebbe in alcun modo in contrasto con l'articolo 3 dello statuto dei diritti del contribuente.



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