N. protocollo: 26/2020
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%. |
Le percentuali si rendono applicabiliin primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2020 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.
Il contributo minimale per il 2020 risulta essere:
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Artigiani |
Commercianti |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) |
3.836,16 |
3.850,52 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
3.501,15 |
3.515,50 |
Il contributo 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2020, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:
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Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) |
fino a 47. 379,00 |
24% |
24,09% |
da 47.380,00 |
25% |
25,09% |
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Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a 47.379,00 |
21,90% |
21,99% |
da 47.380,00 |
22,90% |
22,99% |
Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2019 e degli acconti per il periodo di imposta 2020 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
· l'eventuale saldo per il 2019 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 devono essere versati entro il 30 giugno 2020 (con possibilità di essere rateizzati);
· il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 deve essere versato entro il 30 novembre 2020;
· i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2020 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021.
Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. |
Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.