DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA


N. protocollo: 06/2020

 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

 

 

Con ilDecreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4 dicembre 2019sono state introdotte ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligate a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2019, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir (diverse da quelle già comunicate da altri soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3,comma 3, D.Lgs. 175/2014). Si tratta dei professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari.

 

Nuovi soggetti obbligati

 

I nuovi soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono:

a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;

f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;

j) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;

k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;

l) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;

q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

r) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;

s) gli iscritti all'albo dei biologi.

 

Ilprovvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019 dell'Agenzia delle entrate ha confermato anche per i nuovi soggetti obbligati le disposizioni previste dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all'opposizione dell'assistito a rendere disponibili gli stessi dati all'Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.

 

Decorrenza retroattiva dell'obbligo

 

I nuovi obblighi di comunicazione, pertanto, si applicano ai dati relativi alle predette spese sanitarie o veterinariesostenute dal 1° gennaio 2019, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2020 e Redditi PF 2020 da parte dell'Agenzia delle entrate.

 

Credenziali di accesso al STS

 

Per effettuare l'invio telematico dei dati il soggetto obbligato può provvedere direttamente ovvero delegare unsoggetto terzo (associazione di categoria o intermediario abilitato all'invio telematico). Nel caso di incarico a soggetto terzo, le informazioni utili al conferimento delle deleghe sono disponibili ailink:

·     https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/intermediari-fiscali-operatori

·    https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/associazioni-di-categoria-operatori

 

I soggetti tenuti all'adempimento devono trasmettere i dati al STS entro:

·         il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per la generalità dei soggetti obbligati (31 gennaio 2020 per le spese sostenute nel 2019);

·         il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per gli iscritti all'Albo dei veterinari (29 febbraio 2020 - in quanto anno bisestile - per le spese sostenute nel 2019).

 

Opposizione del cliente all'invio dei dati

È bene ricordare che per tutelare la propriaprivacy, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione viene manifestata alternativamente con le modalità previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.4 o 2.4.5 del provvedimento n. 115304/2019:

·     in caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;

·     negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale (l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria);

·    l'opposizione può anche essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo, accedendo all'area autenticata del sitoweb dedicato del Sistema tessera sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline;

·     in alternativa, l'assistito può comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo la tipologia di spesa sanitaria da escludere per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

 



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