N. protocollo: 06/2020
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
Con ilDecreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4 dicembre 2019sono state introdotte ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligate a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2019, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir (diverse da quelle già comunicate da altri soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3,comma 3, D.Lgs. 175/2014). Si tratta dei professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari.
Nuovi soggetti obbligati
I nuovi soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono: a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista; f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale; i) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista; j) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista; k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo; l) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale; p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale; q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; r) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario; s) gli iscritti all'albo dei biologi. |
Ilprovvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019 dell'Agenzia delle entrate ha confermato anche per i nuovi soggetti obbligati le disposizioni previste dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all'opposizione dell'assistito a rendere disponibili gli stessi dati all'Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.
Decorrenza retroattiva dell'obbligo
I nuovi obblighi di comunicazione, pertanto, si applicano ai dati relativi alle predette spese sanitarie o veterinariesostenute dal 1° gennaio 2019, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2020 e Redditi PF 2020 da parte dell'Agenzia delle entrate. |
Credenziali di accesso al STS
Per effettuare l'invio telematico dei dati il soggetto obbligato può provvedere direttamente ovvero delegare unsoggetto terzo (associazione di categoria o intermediario abilitato all'invio telematico). Nel caso di incarico a soggetto terzo, le informazioni utili al conferimento delle deleghe sono disponibili ailink: · https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/intermediari-fiscali-operatori · https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/associazioni-di-categoria-operatori |
I soggetti tenuti all'adempimento devono trasmettere i dati al STS entro:
· il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per la generalità dei soggetti obbligati (31 gennaio 2020 per le spese sostenute nel 2019);
· il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per gli iscritti all'Albo dei veterinari (29 febbraio 2020 - in quanto anno bisestile - per le spese sostenute nel 2019).
Opposizione del cliente all'invio dei dati
È bene ricordare che per tutelare la propriaprivacy, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione viene manifestata alternativamente con le modalità previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.4 o 2.4.5 del provvedimento n. 115304/2019:
· in caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
· negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale (l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria);
· l'opposizione può anche essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo, accedendo all'area autenticata del sitoweb dedicato del Sistema tessera sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline;
· in alternativa, l'assistito può comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo la tipologia di spesa sanitaria da escludere per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.
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