DICHIARAZIONI D’INTENTO – ANCORA NESSUNA INDICAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELE ENTRATE



N. protocollo: 107/2019

DICHIARAZIONI D'INTENTO - ANCORA NESSUNA INDICAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELE ENTRATE

 

L'articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito dalla L. 58/2019 ha introdotto alcune semplificazioni in merito alle dichiarazioni di intento con decorrenza dal 1° gennaio 2020:

-    la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;

-    non sarà più obbligatorio consegnare al fornitore la dichiarazione di intento completa della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate;

-    gli estremi del protocollo rilasciato dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse (solo la prassi doganale impone l'obbligo da parte dell'importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del Dau).

Si tratta di indicazioni che andranno ad incidere sull'operato degliesportatori abituali, ossia deicontribuenti che nel 2019 (o nei 12 mesi precedenti), hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari e che in forza di ciò hanno diritto a effettuare acquisti di beni e/o servizi senza l'applicazione dell'Iva nel limite di un importo definito "plafond", corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2019 (o nei 12 mesi precedenti).

Tali disposizioni, per espressa previsione normativa, trovano applicazione dal periodo d'imposta 2020; il richiamato decreto rinvia la definizione delle modalità operative ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, in teoria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Tale termine è abbondantemente spirato senza che l'Agenzia abbia provveduto a emanare il previsto provvedimento.

Pertanto, chi volesse comunque inviare tali dichiarazioni di intento in assenza del nuovo modello, per assicurarsi di ricevere dal 1° gennaio fatture dai fornitori senza addebito dell'Iva, dovrà utilizzare il modello precedente.

Peraltro, in via cautelativa, in attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, è quanto mai opportuno che gli esportatori abituali continuino a inviare ai propri fornitori una copia della dichiarazione d'intento e della ricevuta telematica d'invio, seguendo la prassi previgente.

Nel momento in cui l'Agenzia delle entrate approverà il nuovo modello e le nuove procedure, lo Studio provvederà a informare tempestivamente la clientela circa le nuove modalità di gestione delle dichiarazioni d'intento.

 



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