VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2019


 

N. protocollo: 97/2019

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2019

 

 

Entro il prossimo27 dicembre 2019i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2019.Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito.L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013

Æ

per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente

 

 

 

6035

Æ

per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

 

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto

I metodi per determinare l'acconto Iva

storico

88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente

analitico

liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data

previsionale

88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico

Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:

·     al mese di dicembre 2018 per i contribuenti mensili;

·     al saldo dell'anno 2018 per i contribuenti trimestrali;

·      al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2018), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2018. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2019, rispetto a quella adottata nel 2018, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:

·       contribuente mensile nel 2018 che è passato trimestrale nel 2019: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2018, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2018;

·       contribuente trimestrale nel 2018 che è passato mensile nel 2019: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2018; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2019 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale

Metodo analitico

Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

·      le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2019, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;

·      le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2019.

Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta

Metodo previsionale

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto

 

L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

·         in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;

·         nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

 

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

 

 

 

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto Iva

·    soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;

·    soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019;

·    soggetti cessati prima del 30 novembre 2019 (mensili) o del 30 settembre 2019 (trimestrali);

·    soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;

·    soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2019 risulta un'eccedenza a credito;

·    soggetti che adottano il regime forfettario dal 1° gennaio 2019;

·    soggetti che hanno adottato il regime dei "minimi" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011;

·    soggetti che nel corso del 2019 sono usciti dal regime dei minimi;

·    soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);

·    produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);

·    soggetti che applicano il regime forfetarioex L. 398/1991;

·    soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);

·    soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

 

 

LA DATA DEL 27 DICEMBRE 2019 E IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA

 

 

Si avvicina il termine per il versamento dell'acconto Iva per l'anno 2019, momento importante per i soggetti che - nel corso del 2018 - non avessero versato dell'Iva per ammontare superiore a quello tollerato dal D.Lgs. 74/2000.

Il tema è ricorrente e, quest'anno, sembrava interessato da possibili modifiche peggiorative che, fortunatamente, non si sono realizzate.

 

Il reato di omesso versamento Iva

L'articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 prevede che "sia punito con la reclusione ... chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad una certa soglia".

Il meccanismo appare chiarissimo, se non fosse che:

1)    bisogna individuare quale sia la reclusione minacciata per il reato;

2)    bisogna comprendere cosa significhi "Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale";

3)    bisogna avere contezza della soglia rilevante.

 

La reclusione e la soglia di punibilità

Secondo la norma ad oggi vigente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine di pagamento dell'acconto dell'anno successivo, un importo di Iva risultante dalla dichiarazione annuale superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Ne deriva che, nel limite di quanto possibile, si dovrà provvedere a ridurre gli scoperti al di sotto di tale soglia, al fine di evitare possibili ripercussioni di natura penale.

In ogni caso, ove non fosse possibile il rimedio, rammentiamo che si ottiene la non punibilità del reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

 

L'Iva risultante dalla dichiarazione annuale del 2018

Un ulteriore problema che si pone deriva proprio dalle modalità di compilazione del quadro VL della dichiarazione annuale Iva. Infatti, al fine di valorizzare l'importanza delle liquidazioni periodiche trasmesse al sistema, oggi si prevede che vengano evidenziati a debito nel quadro VL i soli debiti che non siano stati già intercettati dall'analisi delle comunicazioni stesse.

Sembra, insomma, che le istruzioni per la compilazione comportino una drastica riduzione degli importi finali a debito che rimangano non versati, con un apparente vantaggio per il contribuente; bisogna ancora comprendere se tale "sensazione" verrà confermata dalla giurisprudenza e, ancora prima, dagli uffici dell'Agenzia e dalla Guardia di Finanza.

 

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra detto, lo Studio non può che raccomandare alla cliente che dovesse avere problemi di Iva non versata che superi la nuova soglia di ipotizzare la possibilità di dedicare una parte della liquidità per mare la differenza tra vecchio e nuovo limite.

Ad esempio, se fosse rimasta insoluta Iva del 2018 per 200.000 euro, in precedenza senza problemi penali, si dovrà provvedere a versare un importo di Iva per almeno 50.000 euro, al fine di recepire il minore importo di scoperto tollerato.

Ovviamente, abbiamo descritto una norma che non è ancora definitiva, con la possibilità che vi possano essere delle modifiche in sede di conversione.

Ma la delicatezza del tema imponeva, a nostro giudizio, il lancio di un messaggio d'allerta, fermo il fatto che provvederemo ad informarvi tempestivamente in merito alla evoluzione della norma con la conversione del decreto.

 



ALLEGATI


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Studio associato Zaniboni