GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2019



N. protocollo: 91/2019

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2019

 

 

Il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2019.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:

1.      metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2018;

2.      metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2019 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

 

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando ilfac simileallegato alla presente comunicazione.

 

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l'articolo 58 del recente D.L. 124/2019, in corso di conversione in legge, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico, con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo di imposta 2019.

Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

·         i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione "3" in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);

·         i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986 a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto - complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuto per il periodo d'imposta precedente - verrà equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto, in luogo della attuale ripartizione pari al 40% per il primo acconto e 60% per il secondo acconto.

Per il periodo d'imposta 2019, poiché la richiamata disposizione contenuta nel D.L. 124/2019 fa espressamente salvo il versamento eseguito a titolo di primo acconto (pari al 40%), la rideterminazione del secondo acconto nella misura del 50% fa sì che il complessivo acconto determinato secondo il metodo storico sarà per il 2019 eccezionalmente pari al 90% dell'imposta del periodo di imposta 2018.

 

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate e in particolare:

·         la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2018, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2019. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;

·         la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2018, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2019. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;

·         le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelliIres la misura dell'acconto è fissataal 100% dell'imposta del periodo di imposta 2018, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2019, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

 

Si ricorda che al ricorrere di specifiche fattispecie (ad esempio esercenti impianti di distribuzione carburante, attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, iper ammortamenti e maggiorazione per beni immateriali strumentali, etc.), in caso di utilizzo del metodo storico, è obbligatorio ricalcolare la base imponibile dell'acconto Irpef/Ires 2019.

Al tale scopo sonoprevisti nei quadri dei modelli dichiarativi righi specifici dove imputare il reddito complessivo rideterminato, l'imposta rideterminata e conseguentemente l'acconto rideterminato.

 

La differenziazione della misura complessiva del versamento degli acconti tra i soggetti "Isa" e "non Isa" interessa esclusivamente Irpef, Ires e Irap (la base imponibile per il calcolo dell'acconto dei contributi previdenziali non è modificata).

Rimangono, infine, alcuni aspetti dubbi in merito alla possibilità per i soggetti "Isa" di ridurre taluni acconti in base al metodo storico nella misura del 90% dell'imposta del periodo precedente:

·         non è chiaro se nel perimetro soggettivo di applicazione rientri anche il versamento degli acconti di imposta sostitutiva da parte dei contribuenti minimi e forfettari;

·         non è chiaro se nel perimetro oggettivo di applicazione rientrino anche le addizionali, la cedolare secca, l'Ivie, l'Ivafe e le imposte sostitutive.

Su tali aspetti non chiariti dal testo dell'articolo 58, D.L. 124/2019 si attende a breve un chiarimento ministeriale.

 

Compensazione

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare.

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

·       della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;

·      della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

 

Visto di conformità

Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla e, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo.

 

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

 

 



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