IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


N. protocollo: 88/2019

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

 

L'articolo 2120, cod. civ. prevede che, in ognicaso di cessazione del rapporto, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (comunemente, Tfr). Tale trattamento si calcola sommando - per ciascun anno di servizio - una quota pari (e comunque non superiore) all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Inoltre, il trattamento di fine rapporto - con esclusione della quota maturata nell'anno - è incrementato (su base composta) con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ne deriva, pertanto, che la quota annua accantonata al fondo avrà 2 componenti:

·         la quota maturata sulle retribuzioni del periodo;

·         la quota (finanziaria) di rivalutazione di quanto già accantonato nel passato.

 

La dimensione aziendale e la pluralità di fondi

Possiamo dire che, sino al 2007, la gestione del Tfr rimaneva sempre a beneficio dell'azienda che, in tal modo, poteva trovare una implicita a di autofinanziamento (per l'aver mantenuto la disponibilità della liquidità) sia pure parzialmente remunerata per effetto della rivalutazione.

A decorrere dal 2007, invece, al dipendente è riservata una duplice scelta:

·         mantenere il Tfr all'interno dell'azienda;

·         scegliere di destinare il Tfr (per le quote maturate dal 2007 in avanti) a fondi pensione appositamente costituiti, con la finalità di creare un trattamento pensionistico integrativo.

Nelle aziende con oltre 50 dipendenti, tuttavia, la prima scelta comporta che la quota accantonata sia destinata ad apposito fondo presso l'Inps; pertanto, da tale momento il Tfr non viene più mantenuto in azienda, quantomeno per i soggetti di rilevanti dimensioni.

 

L'accantonamento: scritture contabili nel caso di Tfr in azienda

Ipotizziamo che ci si trovi nella situazione del Tfr che permane in azienda, secondo quanto sopra rappresentato.

Al termine dell'esercizio, si compilerà la seguente scrittura:

 

Accantonamento Tfr (Ce)

a

Tfr lavoro subordinato (Sp)

 

100

Come abbiamo precisato, una componente della quota accantonata può avere natura finanziaria, vale a dire di rivalutazione degli importi già accantonati al precedente anno; su tale quota, viene applicata una tassazione sostitutiva del 17%.

Tale tributo viene trattenuto e versato dal datore di lavoro:

·         in acconto alla scadenza del 16 dicembre;

·         a saldo alla scadenza del 16 febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione.

Contabilmente si procederà, al mese di dicembre, a rilevare il versamento con riduzione del fondo, in modo tale che il medesimo (con la successiva quota di accantonamento lorda) rimanga movimentato per la quota corretta.

Si può utilizzare come contropartita direttamente la banca, ovvero, evidenziare il debito verso Erario per le ritenute dovute e, successivamente, esporre il pagamento con presentazione del modello F24.

 

Tfr lavoro subordinato (Sp)

a

Erario c/ritenute Tfr (Sp)

 

5

 

Erario c/ritenute Tfr (Sp)

a

Banca XY c/c (Sp)

 

5

 

Al 31 dicembre, poi, si stimerà l'ulteriore quota di saldo dell'imposta sostitutiva con articolo identico al primo tra i due che precedono, salvo estinguere il debito alla scadenza del febbraio successivo.

Nell'ipotesi in cui, in corso d'anno, un dipendente dovesse cessare il rapporto con il datore di lavoro, si dovrà procedere ad una duplice rilevazione:

·         imputare a Conto economico la quota di trattamento maturata (proporzionalmente) nell'anno, comprensiva di eventuale rivalutazione del pregresso, se spettante (per comodità omessa nell'esempio);

·         imputare, a storno di Stato patrimoniale, il decremento del fondo (già alimentato sino all'anno precedente) per la quota di spettanza del dipendente stesso.

 

Diversi

a

Dipendenti c/retribuzioni (Sp)

 

1.010

TFR lavoro subordinato (Sp)

 

 

10

 

Accantonamento Tfr (Ce)

 

 

1.000

 

 

Al momento della corresponsione al beneficiario, poi, si dovrà provvedere alle trattenute fiscali del caso, con il meccanismo della tassazione separata.

Nel caso di corresponsione di anticipazioni, nelle ipotesi in cui la legge lo consente, si potrà provvedere:

·         a lasciare inalterato il fondo, iscrivendo una voce di credito nell'attivo (modalità che richiede poi una esposizione "al netto" in sede di bilancio, al fine di dare conto dell'effettivo debito esistente);

·         a decurtare direttamente il fondo, che così sarà già correttamente esposto in sede di bilancio.

 

L'accantonamento: scritture contabili nel caso di Tfr ai fondi o all'Inps

Diversamente da quanto sopra rappresentato, è possibile che parte del Tfr sia accantonato in gestione presso il fondo tesoreria dell'Inps, ovvero presso fondi pensione appositamente costituiti.

Ciò, per le aziende di più storiche radici, determinerà la permanenza in azienda del solo fondo Tfr maturato sino all'anno 2006, che subirà le seguenti movimentazioni:

·         rivalutazione annua;

·         decrementi per effetto di corresponsioni ai beneficiari.

Per gli accantonamenti ai fondi, invece, l'azienda funge solo da lettore delle somme che saranno poi gestite da tali enti.

 

Pertanto, la scrittura sarà la seguente (ipotesi di gestione fondo tesoreria Inps):

 

Accantonamento Tfr (Ce)

a

Debiti v/so Inps (Sp)

 

100

 

Va notato che, in tal caso, il riversamento della quota spettante avviene con cadenza mensile all'Inps, congiuntamente al versamento dei contributi dovuti dall'azienda, anche per conto del dipendente.

Per la quota di adesione da parte dei dipendenti ad eventuali fondi pensione, si avrà:

 

Accantonamento Tfr (Ce)

a

Debiti v/so Fondo XY (Sp)

 

100

 

Contributo dello 0,50%

Fatte 100 l'ammontare delle retribuzioni, applicando il divisore 13,5 si ottiene il carico percentuale, pari al 7,41%.

All'interno di tale misura, invero, grava anche il contributo dello 0,5% che viene utilizzato per l'alimentazione del fondo di garanzia dell'Inps, che interviene per il versamento del Tfr ai dipendenti di aziende fallite.

In realtà, dunque, la quota che grava sull'azienda ammonta al 6,91% (pari a 7,41 - 0,5).

Le scritture contabili per dare conto di questa situazione sono le seguenti:

 

Oneri sociali (Ce)

a

Debiti v/so Inps (Sp)

 

100

 

Personale c/anticipazioni (Sp)

a

Oneri sociali (Ce)

 

5

 

 



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