FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° OTTOBRE ANCHE I CONTRIBUENTI MENSILI ENTRANO NEL REGIME "ORDINARIO"


N. protocollo: 79/2019

FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° OTTOBRE ANCHE I CONTRIBUENTI MENSILI

ENTRANO NEL REGIME "ORDINARIO"

 

 

Dal prossimo 1° ottobre 2019, per i contribuenti che liquidano mensilmente l'Iva (sia per obbligo che per opzione), cessano le disposizioni transitorie che permettono di emettere, senza applicazione di alcuna sanzione, la fattura elettronica fino al termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'iva relativa al momento di effettuazione dell'operazione documentata.

 

Per i contribuenti che liquidano trimestralmente l'imposta, invece, il periodo transitorio si è già concluso con riferimento alle operazioni effettuate fino allo scorso 30 giugno 2019 e già dallo scorso 1° luglio hanno trovato applicazione le regole a regime.

 

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2019, dunque, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (così modificato ad opera dell'articolo 10, comma 1, D.L. 119/2018), i contribuenti mensili hanno potuto e potranno ancora per qualche settimana emettere la fattura elettronica entro l'ampio margine temporale del termine della liquidazione appunto, ma anche oltre (entro il termine della liquidazione successiva), potendo in questo caso beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni (pari all'80%) riguardanti la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione.

Per una operazione effettuata in data 15 settembre 2019, quindi, il contribuente mensile potrà ancora emettere/trasmettere allo SdI la fattura elettronica entro e non oltre la data del 16 ottobre 2019 senza incorrere in alcuna sanzione (ricordandosi di evidenziare la data di effettuazione nel documento elettronico) e, nel caso di emissione/trasmissione allo SdI della fattura dal 17 ottobre e non oltre il 18 novembre 2019 (il giorno 16 cade di sabato) potrà godere della citata riduzione della sanzione per laviolazione degli obblighi di documentazione e registrazione (secondo l'Agenzia resta in questo ultimo caso ferma l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato versamento dell'imposta).

 

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Quali sono quindi le regole che i contribuenti mensili dovranno osservare in relazione alle operazioni effettuate dal prossimo 1° ottobre 2019 (e che i contribuenti trimestrali stanno già osservando dallo scorso mese di luglio)?

 

L'attuale comma 4 dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 prevede che la fattura sia emessa entro 12 giorni (il passaggio da 10 a 12 giorni è avvenuto solo in sede di conversione in legge del D.L. 34/2019, con decorrenza 29 giugno 2019) dal momento di effettuazione dell'operazione così come determinato ai sensi dell'art.6 del medesimo decreto (che fissa le regole del momento impositivo). 

Ciò significa che per una operazione effettuata il prossimo 2 ottobre 2019 il contribuente mensile dovrà necessariamente emettere la fattura elettronica non oltre il 14 ottobre 2019 (e non più entro il più ampio termine della liquidazione dell'iva di ottobre), avendo altresì cura di indicare nel documento elettronico la data di effettuazione dell'operazione come richiesto dalla nuova lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972.

Con un termine così ridotto il rischio di emettere tardivamente il documento è molto alto: si pensi, ad esempio, al prestatore di servizi che, avendo eseguito la prestazione il 4 ottobre 2019 e avendo ricevuto il pagamento della prestazione (momento di effettuazione) in data 6 ottobre 2019 si "accorge" del pagamento solo il 20 ottobre 2019 (perché in ferie, o perché indisposto o anche per lieve negligenza). Essendo il momento di emissione/trasmissione "certificato" dallo SdI, la fattura elettronica generata e trasmessa a partire dal 20 ottobre non potrà che essere tardiva e quindi sanzionata.

Posto che le regole sopra descritte si riferiscono ai tempi di emissione della cosiddetta "fattura immediata", per ovviare a queste situazioni, si ritiene possibile fare ricorso - ricorrendone le condizioni - alla cosiddetta "fattura differita" prevista dall'articolo 21, comma 4, secondo periodo, lettera a), D.P.R. 633/1972 che consente di emettere una sola fattura per le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare e nei confronti dello stesso cliente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime operazioni. 

Nonostante le non chiarissime indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle entrate con la recente circolare n. 14/E/2019, si ritiene quindi possibile, a condizione che per la cessione o prestazione sia presente, rispettivamente, il Ddt o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione (cessione) o idonea documentazione che la individui (prestazione), emettere una fattura "differita" anche in relazione ad una singola operazione eseguita nei confronti del singolo cliente.

Esemplificando, se in relazione ad una prestazione eseguita e incassata il 4 ottobre 2019 il prestatore rilascia "idonea documentazione" atta ad individuare la prestazione", ed entro i "fatidici" 12 giorni dall'effettuazione (quindi entro il 16 ottobre 2019) non riesce ad emettere/trasmettere una fattura elettronica "immediata", potrà sempre emettere/trasmettere allo SdI una fattura "differita" entro e non oltre il 15 novembre 2019, con l'accortezza di indicare nel documento elettronico la data di effettuazione dell'operazione (o, come alcuni ritengono, anche l'ultimo giorno del mese) posto che è a tale data che la liquidazione dell'imposta deve fare riferimento. Si precisa, tuttavia, che la fattura differita non può essere emessa se prima dell'emissione del Ddt o di altro documento idoneo, viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo (come precisato da circolare n. 27/1975 e circolare n. 18/E/2014



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