OGGETTO: SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2019 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2018



 

 

 

N. protocollo: 30/2019

 

OGGETTO:SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2019 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE

DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2018

 

 

Come è noto, già con riferimento al periodo d'imposta 2017, il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse già a decorrere dal 1° gennaio 2017:

·         il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;

·         la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le due norme così modificate avevano tuttavia determinato già con riferimento allo scorso anno un problema nella gestione delle fatture a cavallo d'anno (datate cioè 2017 ma registrate nel 2018), posto che la consentita registrazione di tali fatture effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (modello dichiarazione Iva 2018), e cioè oltre il 30 aprile 2018, avrebbe provocato la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tali acquisti. Con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato - poggiando sulle disposizioni comunitarie - che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due seguenti presupposti:

1) l'effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (c.d. presupposto sostanziale);

2) il possesso (momento di ricezione) della fattura (c.d. presupposto ale).

Queste indicazioni continuano a trovare applicazione anche con riferimento al periodo d'imposta 2018 per cui se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso (ha quindi ricevuto) una fattura di acquisto datata 2018 solo nel 2019, ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2019 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello dichiarazione Iva 2020) che scade al 30 aprile 2020.

Rispetto allo scorso anno, tuttavia, è cambiato il trattamento da riservare alle cosiddette fatture ricevute a cavallo d'anno, quello cioè datate dicembre 2018 ma ricevute nei primi giorni del mese di gennaio 2019 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2018. Per queste non si potrà più, come avvenuto lo scorso anno, imputarle nel mese di "competenza" ma si dovrà necessariamente osservare la regola che prevede la verifica di entrambi i presupposti in precedenza richiamati (esigibilità + ricezione).

Tali conclusioni sono il frutto della modifica che l'articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, ha apportato all'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 stabilendo che "Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

È proprio questo ultimo inciso che ha determinato una sostanziale esclusione delle fatture a cavallo d'anno dalla prossima dichiarazione annuale Iva 2019 relativa al 2018 in scadenza al prossimo 30 aprile 2019.

 

Cambio di rotta sulle fatture di acquisto 2018/2019 "a cavallo d'anno"

Contrariamente a quanto riconosciuto dall'agenzia con a circolare n. 1/E/2018 per le fatture a cavallo tra il 2017 e il 2018, va segnalato che, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, D.P.R. 100/1998, le fatture datate 2018 ma ricevute (con prova di ricezione avente "data certa") nel 2019 non sono più inseribili nelle liquidazioni periodiche del 2018 né nella dichiarazione annuale Iva relativa a tale annualità, bensì debbono necessariamente concorrere alla liquidazione periodica riferita al periodo di ricezione (il 2019) o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa a detto ultimo periodo (modello dichiarazione Iva 2020).

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2019 ovvero del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d'imposta 2018 (dichiarazione Iva 2019) si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare la presenza di fatture di acquisto datate 2018 che abbiamo una data "certa" di ricevimento nel 2018 e che, per qualsiasi ragione non siano state ancora recapitate allo Studio per la contabilizzazione, al fine di distinguerle da quelle che al contrario hanno avuto "data certa" di ricezione nel 2019.

Le prime, infatti, anche sulla base dei ricordati criteri forniti dall'agenzia con la circolare n. 1/E/2018, devono essere necessariamente inserite nel prossimo modello di dichiarazione annuale in scadenza il prossimo 30 aprile 2019, pena l'impossibilità di esercitare il relativo diritto della detrazione.

Infine, sempre con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile. Nel caso quindi della fattura datata 2018 e ricevuta con data "certa" nel 2018, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2019 entro il prossimo 30 aprile 2019, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione Iva 2019, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'agenzia l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

 

 

Il diverso trattamento delle note di variazione

Con larisposta n. 55 del 14 febbraio 2019 l'Agenzia delle entrate è intervenuta in merito alle disposizioni dettate dall'articolo 26 del decreto Iva in tema di note di variazione. Secondo l'Amministrazione finanziaria non è possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione (la cosiddetta nota di credito) una volta che siano decorsi i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione individuati dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto Iva, così come modificato di recente ad opera del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

L'attuale versione del citato articolo 19 comma 1 prevede, infatti, che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (per individuare detto momento la circolare n. 1/E/2018 richiama i contenuti di seguenti documenti di prassi: la risoluzione n. 89/E/2002, la risoluzione n. 307/E/2008 e risoluzione n. 42/E/2009). Ne deriva pertanto che, per le note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 in poi, la detrazione può essere operata non più, come avvenuto in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto. Questo aspetto, unitamente al fatto che per la nota di variazione non esiste un vero e proprio "momento di ricezione" (la detrazione, infatti, va a beneficio del soggetto che emette il documento di rettifica), restringe non di poco il termine entro il quale poter esercitare la detrazione dell'Iva evidenziata nella nota di variazione.

Volendo esemplificare, se un contribuente che si è precedentemente insinuato in un fallimento che si è chiuso definitivamente (secondo le indicazioni fornite dall'agenzia con la circolare n. 77/E/2000) in data 27 dicembre 2018 (il cosiddetto "presupposto" che legittima l'emissione della nota di credito), volesse recuperare l'Iva dovrebbe farlo non oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui tale presupposto è sorto, e cioè la dichiarazione Iva 2109 relativa all'anno 2018 che come è noto scade il 30 aprile 2019. Se quel contribuente, tuttavia, si "accorge" della chiusura della procedura concorsuale solo in data 4 maggio 2019, secondo la recente interpretazione dell'agenzia quell'Iva sarà definitivamente persa non potendo il contribuente fare ricorso allo strumento della dichiarazione integrativa a favore. Nell'affermare questa tesi, l'agenzia precisa che la nota di credito rappresenta una facoltà e non un obbligo mentre la dichiarazione integrativa ha la mera funzione di correggere errori e omissioni e non anche il mancato esercizio di facoltà.

Alla luce di detta interpretazione si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare, in vista della prossima scadenza del 30 aprile 2019, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2018.

place(/^url\(#|



ALLEGATI


Professionalità e competenza per trovare la soluzione ad ogni esigenza.

Studio associato Zaniboni