PARTONO I CONTROLLI DI RISPONDENZA TRA DATI I DICHIARATI NELLO SPESOMETRO E IL VOLUME D’AFFARI DEI CONTRIBUENTI


 

N. protocollo: 51/2018

 

PARTONO I CONTROLLI DI RISPONDENZA TRA DATI I DICHIARATI NELLO SPESOMETRO E IL VOLUME D'AFFARI DEI CONTRIBUENTI

 

 

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2015 (L. 190/2014) il Legislatore ha previsto che tramite provvedimento direttoriale fossero messe a disposizione da parte dell'amministrazione finanziaria le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal contribuente e quelli comunicati dai suoi clienti soggetti passivi Iva tramite il cosiddetto "spesometro" (adempimento previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010), confronto da cui risulta che lo stesso contribuente abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

È quindi con ilprovvedimento n. 237975 dello scorso 8 ottobre 2018 che l'Agenzia delle entrate descrive in dettaglio le informazioni necessarie per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso del contribuente. Questo al fine di consentirgli di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia, anche al fine di poter rimediare agli eventuali errori o omissioni mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Il ravvedimento operoso potrà in questo caso essere esperito a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, a meno che sia già stato notificato un avviso di irregolarità ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972 o siano già stati notificati gli esiti del controllo ale di cui all'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973.

I dati e le informazioni contenuti nelle comunicazioni messe a disposizione dei contribuenti tramite Pec (o qualora detto indirizzo sia non attivo o non registrato nel pubblico elenco Ini-pec istituito presso il Mise, tramite posta ordinaria) sono i seguenti:

a)     codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

b)     numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;

c)      codice atto;

d)     totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest'ultime al netto dell'Iva determinata secondo l'aliquota ordinaria), comunicate con lo "spesometro"; 

e)     modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

Il medesimo avviso, unitamente agli altri elementi di dettaglio di cui alla precedente lettera e), sono messi a disposizione del contribuente nel "Cassetto fiscale" consultabile all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate.

 

Gli elementi di dettaglio presenti nel "Cassetto fiscale"

 

-     protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione Iva, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;

-     somma algebrica degli importi riportate nei seguenti righi della dichiarazione annuale Iva indicata nel punto precedente: VE24 (colonna 1) + VE31 + VE32 + VE33 + VE35 onna 1 + VE37 onna 1 + VE39;

-     importo della somma delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi Iva e cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali (al netto dell'Iva determinata secondo l'aliquota ordinaria) comunicate dal contribuente nello spesometro e considerate;

-     ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione Iva;

-     dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e ammontare degli acquisti da questi comunicati;

-     dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e ammontare delle cessioni o prestazioni per ciascuno dei consumatori finali.

 

Il provvedimento indica altresì le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Qualora il contribuente abbia ricevuto la predetta comunicazione è pregato di consegnare la stessa con urgenza allo Studio, anche al fine di consentire la verifica nel proprio "Cassetto fiscale" delle informazioni di dettaglio in esso contenute (si ricorda che la visione del "Cassetto fiscale" da parte dello Studio/intermediario è possibile sono a seguito del rilascio di apposita delega da parte del contribuente).

 



ALLEGATI


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Studio associato Zaniboni