GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2018



 N. protocollo: 48/2018

 

 

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2018

 

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2018.L'acconto può essere determinato con 2 differenti metodologie:

1.     metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2017;

2.      metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2018 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

 

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando ilfac simileallegato alla presente comunicazione.

 

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

·         la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del periodo di imposta 2017, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2018. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione ed il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2018;

·         la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta netta del periodo di imposta 2017, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2018. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2018;

·         le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelliIres la misura dell'acconto è fissataal 100% dell'imposta netta del periodo di imposta 2017, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2018, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

 

 

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef mentre cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

 

Compensazione

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

·       della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;

·      della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

 

Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla e, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

 

Infine va sottolineato l'obbligo - in presenza di crediti compensati orizzontalmente - di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

 

Tipologia di F24

 

Modalità di presentazione

Regole valide sia per i privati che per i partita Iva

 

 

F24 con compensazione a saldo zero

Entratel o Fisconline

Regola valida per i titolari di partita Iva

 

 

F24 con compensazione e saldo a debito

Entratel o Fisconline

Regola valida per i privati

 

 

F24 senza compensazione e saldo a debito

Libera (anche cartacea)

F24 con compensazione e saldo a debito

Entratel o FisconlineHome banking convenzionati

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "Ruol" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.



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