23 - AGGIORNATE LE PROCEDURE PER L’IMMATRICOLAZIONE DELLE AUTO PROVENIENTI DALLA UE


N. protocollo: 23/2018

AGGIORNATE LE PROCEDURE PER L'IMMATRICOLAZIONE DELLE AUTO PROVENIENTI DALLA UE

 

Il persistere di forti criticità nel settore della compravendita dei veicoli, soprattutto se di provenienza comunitaria, ha portato alla recente emanazione di alcuni provvedimenti, sia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) sia da parte dell'Agenzia delle entrate, con l'intento di rendere più incisivo il contrasto alle frodi ancora presenti in tale settore.

In particolare, con il D.M. Infrastrutture e Trasporti datato 26 marzo 2018, in vigore dallo scorso 5 aprile 2018, vengono aggiornati gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autoveicoli di provenienza intracomunitaria, mentre, con il più recente provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, n. 2018/84332 del 19 aprile 2018, vengono meglio definite le competenze territoriali nonché la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria.

 

Provvedimento Agenzia delle entrate del 19 aprile 2018

Il provvedimento in commento interviene per rendere più efficace il contrasto all'utilizzo improprio delle deroghe al sistema di versamento anticipato, previste per i veicoli acquistati in regime Iva del margine e per quelli utilizzati come beni strumentali all'attività d'impresa.

In particolare, il provvedimento introduce l'obbligo per il contribuente di presentare le istanze necessarie all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale. Tale obbligo risponde all'esigenza di agevolare e semplificare le attività di controllo connesse alla lavorazione delle istanze stesse.

Analogamente, la riscontrata contraffazione della documentazione presentata in copia rende indispensabile, al fine di poter procedere alla immatricolazione del veicolo, l'esibizione in originale della suddetta documentazione e l'acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della copia conforme.

 

Istanze da presentare obbligatoriamente alla Direzione Provinciale competente

Regime del margine

·         istanza per la comunicazione al CED del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l'immatricolazione in esclusione dal versamento dell'Iva, ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea e rientranti nel regime Iva del margine

Beni strumentali

·         istanza per la comunicazione al CED del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l'immatricolazione in esclusione dal versamento dell'Iva, ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa

Importi insufficienti

o incongruenti

·         istanza di validazione di un versamento effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo insufficiente ovvero incongruente

Acquisti da portatorihandicap ad aliquota agevolata

·         istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo corrispondente all'imposta calcolata secondo l'aliquota Iva ridotta per i casi in cui l'intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all'agevolazione

Con riferimento alle istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo indicato sul modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" che abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al D.M. 26 marzo 2018, invece, il recente provvedimento n. 2018/84332 prevede che le stesse possano essere presentate presso gli uffici di qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate.

 

D.M. 26 marzo 2018

Il decreto in commento abroga i precedenti decreti del 30 ottobre 2007 e del 29 marzo 2011 nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme dell'attuale decreto.

L'articolo 1 del recente D.M. detta procedure differenziate per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell'Unioneeuropea (ma anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia), in ragione delle diverse caratteristiche del soggetto acquirente:

·         i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che ai sensi dell'articolo 38, D.L. 331/1993 effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo (SEE) attraverso canali di importazione non ufficiali (il cosiddetto "mercato parallelo"), comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale i dati riepilogativi dell'operazione. L'assolvimento dell'imposta connessa ai predetti acquisti intracomunitari avviene mediante versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna utilizzando il modello F24 - Elementi identificativi;

·         i soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell'Unione Europea. Per l'acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera e), D.L. 331/1993 e in applicazione del successivo articolo 53, tali soggetti assolvono anch'essi all'obbligo del versamento dell'Iva mediante l'utilizzo del modello di versamento F24 - Elementi identificativi.

 

Sintesi dei dati da comunicare al Dipartimento per i trasporti

Soggetti passivi

a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;

b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;

c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;

d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo

Privati

a) il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;

b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del soggetto passivo d'imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;

c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto, con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;

d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo;

e) il codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente

Soggetti passivi e privati (cessioni estere di veicoli non immatricolati)

a) il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;

b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;

c) la data e il prezzo dell'acquisto, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;

d) la data della cessione;

e) il numero di fattura, per i soli soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ed il prezzo di cessione;

f) i dati identificati dell'acquirente straniero

Regole particolari sussistono con riferimento ai soggetti passivi che effettuano la costruzione dei autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (c.d. "case costruttrici"). Esse assolvono alla predetta comunicazione attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare. Per le case costruttrici costituite all'estero, la trasmissione telematica del predetto abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro società costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entità, per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, debbono intendersi per mandatari unici ed esclusivi, le imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel Registro Imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati.

Dopo aver assolto ai predetti obblighi di comunicazione, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria viene assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti. La documentazione relativa all'acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato da privati, ed alla eventuale cessione, debbono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l'operazione di acquisto o di vendita.

 

 



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