13-INTRASTAT 2018: LE NUOVE ISTRUZIONI


N. protocollo: 13/2018

INTRASTAT 2018: LE NUOVE ISTRUZIONI

 

Con laDeterminazione congiunta Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane n. 13799 dell'8 febbraio 2018 vengono corrette le istruzioni alla compilazione dei modelli Intrastat al fine di recepire le importanti semplificazioni introdotte lo scorso anno con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 194409 del 25 settembre 2017,in attuazione dell'articolo 50, comma 6, terzo periodo, D.L. 331/1993.

La finalità di tale provvedimento, come già ricordato in precedenti informative, è quella di semplificare l'attuale disciplina evitando duplicazioni di adempimenti e riducendo la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione degli elenchi nonché i dati da tramettere, pur nel rispetto degli obblighi informativi richiesti in sede comunitaria.

Relativamente alla decorrenza di tali semplificazioni, le stesse si applicano agli elenchi riepilogativi i cui periodi di riferimento decorrono dal 1° gennaio 2018 e quindi già a partire dalla scadenza dello scorso 26 febbraio 2018 (in quanto il giorno 25 cadeva di domenica) per quanto riguarda gli adempimenti mensili e da quella del prossimo 25 aprile 2018 per gli elenchi con periodicità trimestrale.

Andiamo quindi di seguito ad esaminare più nel dettaglio le semplificazioni disposte dal citato Provvedimento del 25.09.2017 in virtù della loro trasposizione nelle nuove istruzioni per la compilazione dei modelli approvate con la determinazione dello scorso 8 febbraio.

 

Gli acquisti di beni e di servizi (modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater)

Gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modello INTRA 2-bis) e agli acquisti di servizi (modello INTRA 2-quater) sono stati mantenuti solo per adempiere a finalità statistiche. Oltre a questa semplificazione, che consiste nella riduzione dei dati da comunicare, sono state innalzate le soglie che determinano la sussistenza dell'obbligo, riducendo così il numero dei soggetti tenuti all'adempimento. Da ciò ne è conseguita l'eliminazione dell'obbligo di trasmettere gli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi con cadenza trimestrale mentre è stato mantenuto l'obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi con cadenza mensile.

In particolare:

·     il modello INTRA 2-bis relativo all'acquisto di beni deve essere trasmesso all'Agenzia delle dogane con periodicità mensile, con l'indicazione dei soli dati statistici, nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti siano stati effettuati acquisti intracomunitari per un ammontare uguale o superiore a 200.000 euro (precedente soglia 50.000 euro);

·     il modello INTRA 2-quater relativo agli acquisti di servizi deve essere trasmesso all'Agenzia delle dogane con cadenza mensile, con l'indicazione dei soli dati statistici, da parte dei soggetti passivi che almeno in uno dei quattro trimestri precedenti hanno realizzato un ammontare di tali acquisti uguale o superiore a 100.000 euro (precedente soglia 50.000 euro).

Oltre alla modifica delle soglie per la sussistenza di tale obbligo, vengono anche modificati i criteri in base ai quali determinare la periodicità di trasmissione degli elenchi (aspetto che si analizza in seguito posto che gli stessi riguardano anche le cessioni e le prestazioni rese).

Infine, per i soggetti passivi che non superano le anzidette soglie, la trasmissione degli elenchi è facoltativa in quanto per tali soggetti i dati di rilevanza statistica sono desunti dall'Agenzia delle entrate dallo Spesometro (obbligo di comunicazione dati fatture previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010) oppure da oro che hanno optato per il regime delle fatture elettroniche previsto dall'articolo 1, D.Lgs. 127/2015.

 

Le cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis)

Con riferimento agli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis) trasmessi dai soggetti tenuti a presentare gli elenchi con cadenza mensile, vengono previste semplificazioni per quanto attiene alla comunicazione dei dati statistici.

La semplificazione consiste quindi nel rendere facoltativa l'indicazione dei dati di rilevanza statistica da parte dei soggetti che non hanno realizzato in nessuno dei quattro trimestri precedenti cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. Al di sotto di tale soglia viene meno l'obbligo di comunicare dati statistici mentre rimane invariato il precedente obbligo di segnalazione dei dati fiscali etrato alla soglia dei 50.000 euro.

 

I servizi intracomunitari resi (MODELLO INTRA 1-quater)

Nonostante l'attuale versione dell'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993 non preveda più tale adempimento, per ragioni di compatibilità comunitaria con l'articolo 262 della Direttiva 2006/112/CE, le istruzioni prevedono ancora l'obbligo di trasmissione dell'elenco dei servizi intracomunitari resi (modello INTRA 1-quater). Detto modello va trasmesso a cadenza mensile da parte dei soggetti che hanno realizzato un ammontare di operazioni intracomunitarie attive superiore a 50.000 euro, e trimestralmente se l'ammontare delle operazioni effettuate non supera tale soglia. Analogamente a quanto già previsto in precedenza, i dati da comunicare sono solo quelli con valenza fiscale. Di fatto nessuna modifica ha interessato tale modello, se non per la semplificazione riguardante il campo "Codice servizio" di cui diremo in seguito.

 

Nuovi criteri per verificare il superamento delle "soglie"

Come già anticipato in precedenza, dal 2018 la verifica in ordine al superamento della soglia deve effettuarsidistintamente per ogni categoria di operazioni in quanto le soglie operano in ogni caso in manieraindipendente, con la conseguenza che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni.

Ancorché tale aspetto non sia ancora stato chiarito dall'Agenzia delle entrate, al fine di prevedere un criterio unitario per tutti i modelli, si ritiene lo stesso debba riguardare tutte le soglie:

·           sia quelle nuove, individuate per la trasmissione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e per gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti;

·           sia quelle già previste per determinare la periodicità di trasmissione degli elenchi delle cessioni intracomunitarie e dei servizi intracomunitari resi.

Dovrebbero quindi ritenersi superate le precedenti regole (si veda l'articolo 2, D.M. 22 febbraio 2010) in base alle quali la periodicità di presentazione poteva essere diversa per gli elenchi delle operazioni rese, da un lato, e per quelli delle operazioni ricevute dall'altro.

 

Servizi resi e ricevuti: ridotti i numeri del "Codice servizio"

L'ultima semplificazione introdotta riguarda gli elenchi relativi alle prestazioni di servizi intracomunitari, sia resi sia ricevuti e in particolare le modalità di indicazione, nell'apposita onna "Codice servizio", della tipologia del servizio reso o ricevuto, desumibile dalla tabella di classificazione CPA 2008.

A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018 si potrà indicare la tipologia del servizio reso o ricevuto con riferimento non più al 6° bensì al 5° livello della citata tabella di classificazione dei prodotti associati all'attività (CPA) con una riduzione di circa il 50% dei codici da selezionare (la tabella è pubblicata nella sezione dedicata all'Intrastat del sito dell'Agenzia delle dogane).

Dal tenore delle istruzioni si evince che avvalersi di tale semplificazione costituisce per gli operatori una facoltà, e dunque può ritenersi corretto anche indicare nella onna "codice servizio" lo stesso codice a 6 cifre già in precedenza utilizzato.

Infine, è previsto che la misura verrà accompagnata dall'introduzione di un motore di ricerca e di e di assistenza più mirata per la ricerca dei codici corretti: infatti, mentre per la classificazione dei beni, la corretta tipologia da indicare nei modelli può essere facilmente identificata avvalendosi di una apposita funzione di ricerca predisposta nel sistema AIDA, ciò non è ancora stato previsto per individuare la classificazione dei servizi. È auspicabile quindi che tale facilitazione sia introdotta al più presto.

 



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